Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine
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1.2.1.5 Importo del canone
Con il passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevisivo non vi sarà un aumento, programmato o automatico, degli utili complessivi. Infatti, se i proventi debbano essere aumentati o diminuiti è una decisione di politica dei media che deve essere presa dalla competente autorità (attualmente il Consiglio federale) mediante la prevista procedura (per i componenti e i flussi finanziari dell’attuale sistema del canone di ricezione e del nuovo sistema del canone generale si veda l’allegato II). Gli importi contenuti nel presente rapporto partono dal presupposto che i proventi rimarranno invariati a quelli attualmente conseguiti con i canoni versati da economie domestiche e imprese, ossia a circa 1,3 miliardi di franchi l’anno. Il numero maggiore di cittadini che sottostaranno all’obbligo di pagare il canone non si tradurrà in un aumento delle entrate, bensì in una tendenziale riduzione del canone rispetto ad oggi. Poiché l’importo del canone non sarà fissato nella legge, spetterà sempre al Consiglio federale il compito di definirlo, in particolare di verificare periodicamente le tariffe in base al fabbisogno per gli utilizzi previsti e, se necessario, adattarle.
Dato che il nuovo canone sarà riscosso indipendentemente dalla presenza di apparecchi di ricezione, in futuro non esisterà più la distinzione tra canone radiofonico e televisivo.
Il canone per le economie domestiche sarà, come l’attuale canone di ricezione, uguale per ogni economia domestica privata. Attualmente esso ammonta a 462 franchi l’anno. Il nuovo canone sarà probabilmente sensibilmente inferiore rispetto a quello odierno, ma determinante sarà il numero delle esenzioni. La diminuzione sarà tra l’altro riconducibile all’aumento del numero delle economie domestiche sottoposte all’obbligo di pagare il canone. Se in futuro ogni economia domestica dovesse pagare un canone di 400 franchi, i proventi annui ammonterebbero a circa 1 100 milioni di franchi.
Le economie domestiche collettive (case per anziani e di cura, ospedali, internati, ecc.), alle quali solitamente appartengono più persone rispetto a un’economia domestica privata, costituiscono un caso particolare. Per questa categoria, il Consiglio federale fisserà una tariffa speciale in funzione del numero di residenti. Le economie domestiche collettive dovranno pagare un canone più elevato rispetto a un’economia domestica privata. Tuttavia, i loro singoli membri non dovranno più pagare un canone per economia domestica individuale per i locali che utilizzano a titolo privato all’interno dell’economia domestica collettiva.
Come già menzionato, il canone per le imprese dovrà essere stabilito in funzione della cifra d’affari annuale (cfr. sez. 1.2.1.4.2). Il Consiglio federale fisserà nell’ORTV le categorie tariffarie e le tariffe applicabili. Il Collegio si prefigge di creare sei categorie tariffarie con probabilmente le seguenti tariffe:17
17 Fonte: Statistica ufficiale dell’IVA per il 2008