Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine

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canoni di ricezione dispone di diverse altre fonti di dati, tra cui il registro degli abitanti, gli indirizzi postali e le segnalazioni dei propri ispettori. Il nuovo sistema non prevede più l'obbligo di annuncio. L'organo di riscossione deve quindi procurarsi da altre fonti i dati sulle economie domestiche. Grazie all'unificazione dei registri degli abitanti realizzata nell'ambito della legge sull’armonizzazione dei registri (LArRa), le informazioni ivi contenute costituiscono una banca dati sufficiente per la riscossione del canone presso le economie domestiche. Alle persone annunciatesi in un dato Cantone o Comune viene attribuito un numero d'identificazione personale e un numero d'identificazione d'edificio o di abitazione stabilito sulla base del registro ufficiale degli edifici e delle abitazioni. Secondo la LArRa, gli arrivi, le partenze e i traslochi devono essere annunciati all'ufficio controllo abitanti competente entro 14 giorni. Attraverso queste indicazioni è possibile determinare in qualsiasi momento la composizione delle economie domestiche di tutta la Svizzera. L'accesso dell'organo di riscossione ai dati del registro degli abitanti è disciplinato all'articolo 69c.

Art. 69a (nuovo) Economie domestiche private

Capoverso 1: come per l'attuale canone di ricezione, l’importo del nuovo canone radiotelevisivo è identico per tutte le economie domestiche.

Capoverso 2: secondo la LArRa un'economia domestica è l'insieme di tutte le persone che vivono nella stessa abitazione (art. 3 lett. d LArRa). L'ordinanza

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sull’armonizzazione dei registri (OArRa ) fa inoltre una distinzione tra economia domestica di tipo privato e collettività (art. 2 lett. a e abisOArRa). Per economia domestica privata s'intende l'insieme di tutte le persone che vivono in una stessa abitazione dello stesso edificio. Sono invece considerate collettività determinate forme di grandi economie domestiche (elenco esaustivo): case per anziani e case di cura, alloggi e case di educazione, internati, case per studenti, istituti per disabili, ospedali, prigioni, alloggi collettivi per richiedenti l’asilo, conventi. Questa definizione è praticamente identica alla nozione di economia domestica sviluppata e applicata finora nella prassi dell'organo di riscossione dei canoni di ricezione. La sola differenza significativa consiste nel fatto che nel sistema attuale le zone abitative private di determinate collettività (p. es. case di cura) sono considerate come economie domestiche a sé stanti, mentre nella LArRa viene abolita l’idea che una collettività possa a sua volta includere economie domestiche di tipo privato.

Capoverso 3: dato che un'economia domestica non è un soggetto di diritto, è necessario definire in quale misura i suoi componenti sono personalmente responsabili del pagamento del canone. Ai sensi di questa disposizione, è considerata debitore del canone ogni persona adulta – quindi a partire dai 18 anni compiuti – che compone l’economia domestica. La responsabilità è solidale. In altre parole, tutti i componenti dell’economia domestica rispondono solidalmente dell’obbligo di pagare il canone. L’organo di riscossione può esigere il pagamento del debito da uno o più debitori, a prescindere dall’effettività dei legami tra conviventi. Nell’ambito di una procedura in materia di esecuzione, l’organo di riscossione può far valere nell’ambito del suo apprezzamento la propria pretesa contro ciascuna delle persone solidalmente responsabili. Gli altri componenti dell’economia domestica indennizzano poi la persona fattasi carico del debito secondo le modalità previste dalle basi legali sui rapporti fra i condebitori (art. 148 CO).

24 RS 431.021