Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine

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La regolamentazione scelta per l'economia domestica corrisponde alla pratica attuale che attribuisce la responsabilità del versamento del canone di ricezione a ogni componente dell'economia domestica che tiene pronto o mette in funzione un apparecchio di ricezione. Diversamente dal sistema in vigore, invece, le persone che abitano per un periodo prolungato nel loro domicilio secondario non sono tenute a pagare il canone se hanno un domicilio principale in Svizzera. Tale modifica è dettata dal fatto che il criterio dell’assoggettamento al canone è diverso. Essendo attualmente legato al possesso di apparecchi atti a ricevere programmi radiofonici o televisivi, in determinate circostanze il versamento di un canone anche per un domicilio secondario (p. es. un appartamento di vacanza) in cui vi è un apparecchio di ricezione è giustificato. Il nuovo sistema si emancipa completamente dal concetto di apparecchio di ricezione e quindi l'obbligo per una persona di pagare il canone si limita a un'unica economia domestica. Si tratta del luogo di domicilio principale (lett. a) o, eccezionalmente, del domicilio secondario per le persone il cui domicilio principale si trova all'estero (lett. b).

Capoverso 4: in questo capoverso si precisa che una persona è responsabile per il pagamento del canone unicamente se all’inizio del periodo contabile risultava già appartenere all’economia domestica (e, in linea di massima, figurava già sulla fattura in qualità di destinatario). Di conseguenza, le persone che entrano a far parte dell’economia domestica durante il periodo contabile non sono responsabili per eventuali fatture scoperte. Inversamente, una persona appartenente in origine all’economia domestica e trasferitasi nel corso del periodo contabile rimane responsabile del pagamento delle fatture. In questo caso è necessario ricorrere a schematizzazioni di questo tipo per evitare spese di riscossione eccessivamente elevate.

Capoverso 5: secondo la definizione di cui all'articolo 3 lettera d LArRa, l'economia domestica esiste fintanto che l’abitazione risulta abitata da almeno una persona. Ai fini della riscossione del canone, e quindi dell’assoggettamento, in caso di trasloco di tutti i suoi membri o di decesso dell’ultimo componente, è tuttavia essenziale considerare sciolta l'economia domestica, e questo anche se in seguito l’abitazione in questione sarà rioccupata senza interruzione da altre persone. A partire dal primo giorno del mese seguente, queste ultime formano una nuova economia domestica a sua volta sottoposta all'obbligo di pagare il canone. La presente disposizione sancisce questa divergenza rispetto alla definizione della LArRa. Per motivi di praticità e in analogia ai principi in materia di obbligo di pagare il canone e responsabilità, i mutamenti nella composizione dell'economia domestica sono presi in considerazione soltanto su base mensile. Ciò significa che la dissoluzione di un'economia domestica e la fondazione di una nuova economia domestica nella stessa abitazione non è determinata dall’abbandono dei locali in un giorno preciso, bensì dal trasloco intervenuto nel corso di un mese civile. L'economia domestica precedente è quindi considerata sciolta l'ultimo giorno del mese civile in questione, mentre la nuova economia domestica sarà fondata il primo giorno del mese seguente. Se invece il trasloco dei vari componenti dell’economia domestica si protrae su un periodo superiore al mese civile, l'economia domestica precedente continua ad esistere.

Art. 69b (nuovo) Economie domestiche collettive

Capoverso 1: l’elevato numero di persone, e quindi di utenti, che compongono le collettività giustifica la fatturazione di un canone di importo più elevato rispetto alle economie domestiche di tipo privato. In base al registro degli abitanti è possibile determinare l’effettivo di una collettività. Il Consiglio federale definisce le tariffe