Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine

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applicabili alle collettività e fissa la data di riferimento annuale per la rilevazione del numero determinante di membri dell'economia domestica collettiva.

Capoverso 2: secondo l'articolo 2 lettera abisOArRa sono considerate collettività determinate forme di grandi economie domestiche come case per anziani e case di cura, alloggi e case di educazione, internati, case per studenti, istituti per disabili, ospedali, prigioni, alloggi collettivi per richiedenti l’asilo, conventi (cfr. anche spiegazioni all'art. 69a cpv. 2).

Capoverso 3: vista la loro particolarità, i principi della responsabilità solidale applicabili all'economia domestica (cfr. art. 69a) non possono essere trasposti alle collettività. Nella fattispecie, la responsabilità per il versamento del canone e gli obblighi procedurali che ne derivano incombe alla personalità giuridica titolare della capacità civile a cui fa capo ogni collettività. Può trattarsi di una persona fisica o di una persona giuridica (associazione, fondazione, società semplice o società commerciale come SA, Sagl, società in nome collettivo). Alle singole persone che compongono la collettività non incombe invece alcuna responsabilità giuridica legata al canone.

Art. 69c (nuovo) Rilevamento dei dati sulle economie domestiche

Capoverso 1: questa disposizione costituisce la base legale che consente all'organo di riscossione di ottenere i dati necessari alla riscossione del canone per le economie domestiche dai registri degli abitanti cantonali e comunali (lett. a) e dal sistema di informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) (lett. b), per poi elaborarli. Per i dati provenienti dai registri degli abitanti si rimanda alle spiegazioni riguardanti il capoverso 3. Nel sistema Ordipro sono registrati i dati relativi ai membri del personale diplomatico che vivono in Svizzera detentori di una

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carta di legittimazione rilasciata dal DFAE. L'organo di riscossione fa capo a questo registro per stabilire se un diplomatico può essere esonerato dall'obbligo di pagare il canone. Nel quadro dell’ORTV il Consiglio federale preciserà quali dati può richiedere l’organo di riscossione (cfr. anche cpv. 6).

Capoverso 2: l'organo di riscossione riceve i dati direttamente dagli uffici cantonali e comunali preposti al controllo abitanti attraverso la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione (Sedex). Destinata in origine alla trasmissione di dati a scopi statistici dai registri degli abitanti all'Ufficio federale di statistica (UST), essa serve tuttavia anche alle autorità di controllo degli abitanti per lo scambio reciproco di informazioni (cfr. art. 2 lett. b e art. 11 ss. OArRa). In virtù dell’articolo 15 capoverso 2 OArRa, l’organo di riscossione versa all’UST un emolumento annuo a titolo di indennizzo per la trasmissione dati attraverso questa piattaforma.

Capoverso 3: i Cantoni e i Comuni sono già oggi tenuti a fornire all'organo di riscossione determinati dati provenienti dai loro registri degli abitanti (attuale art. 69 cpv. 2 LRTV). La presente disposizione adegua quest’obbligo alle condizioni del nuovo canone, precisando espressamente che i dati devono essere trasmessi attraverso la piattaforma Sedex. I dati necessari alla riscossione del canone si limitano alle informazioni che, ai sensi dell'articolo 6 LArRa, devono essere contenute nei registri degli abitanti per ogni persona residente o dimorante nel Comune. Ai fini della

25 Cfr. ordinanza del 7 giugno 2004 sul sistema d’informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri (Ordinanza Ordipro; RS 235.21)