Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine
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riscossione del canone le autorità preposte al controllo degli abitanti non devono quindi rilevare dati supplementari riguardanti persone o economie domestiche.
Capoverso 4: per creare i presupposti tecnici necessari alla trasmissione dei dati all'organo di riscossione, nel sistema informatico di ogni autorità di controllo degli abitanti sarà integrato uno specifico modello dei dati. Esso consentirà di trasmettere automaticamente i dati provenienti dal registro degli abitanti, nella forma e alle scadenze desiderate. Questo metodo è del resto già utilizzato per fornire regolarmente all'UST, a fini statistici, i dati provenienti dai registri degli abitanti. L'organo di riscossione indennizzerà gli uffici di controllo degli abitanti per gli investimenti specifici legati all'adeguamento del proprio sistema informatico, mediante i proventi del canone. L’importo del contributo sarà fissato dal Consiglio federale.
Al di là delle esigenze di natura informatica, la trasmissione regolare e automatizzata dei dati all'organo di riscossione non richiede ulteriori spese particolari. La richiesta di precisazioni su singoli dati personali da parte dell'organo di riscossione può però generare costi amministrativi supplementari a carico delle autorità di controllo degli abitanti. C’è anche da dire che, in contropartita, l'autorità di controllo degli abitanti viene informata su eventuali errori presenti nel suo registro. Avendo la possibilità di correggerli, la qualità del registro aumenta. In definitiva, i costi d'esercizio supplementari sostenuti dalle autorità preposte al controllo degli abitanti servono anche i loro stessi scopi e per tale motivo non è previsto un indennizzo di questi costi.
Capoverso 5: tra i dati forniti all’organo di riscossione dalle autorità di controllo degli abitanti figura anche il numero d’assicurato AVS. Nei registri degli abitanti costituisce il numero d'identificazione delle persone ed è quindi indispensabile per l'organo di riscossione, in quanto permette di definire la situazione dell'economia domestica. L'organo di riscossione necessita inoltre del numero d’assicurato AVS per il confronto automatico tra i dati dei registri degli abitanti e i dati provenienti dal sistema Ordipro, in cui sono registrati anche i numeri AVS. Senza l’accesso al numero d’assicurato AVS – identificatore univoco dell’identità di una persona – l'organo di riscossione dovrebbe far fronte a un onere amministrativo decisamente superiore. Infatti, se l'elaborazione dei dati personali non fosse automatizzata, la quota di errori sarebbe più elevata e i costi maggiori di rettifica maggiori. Con una probabilità di errore più elevata, aumenterebbe anche il numero di economie domestiche cui verrebbero recapitate fatture inesatte o sbagliate. Infine, l'uso del numero AVS semplifica considerevolmente la comunicazione tra l'organo di riscossione e le autorità di controllo degli abitanti in caso di richiesta di precisazioni su dati incompleti o errati. Ai sensi dell'articolo 50e capoverso 1 della legge federale
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sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS ), l'utilizzo dei numeri d'assicurato AVS richiede una base legale espressa. Ricorrendo in modo sistematico al numero d’assicurato, l’organo di riscossione è altresì tenuto ad attenersi alle prescrizioni legali di cui agli articoli 50d ss. LAVS, in particolare le misure di sicurezza definite all’articolo 50g.
Capoverso 6: nel quadro dell'ORTV il Consiglio federale preciserà quali dati personali a disposizione di Cantoni e Comuni devono essere trasmessi all'organo di riscossione, sotto che forma e con che frequenza. Disciplinerà inoltre le modalità di erogazione dei contributi ai costi d'investimento specifici sostenuti dalle autorità di controllo degli abitanti per l’adeguamento del loro sistema informatico.
26 RS 831.10