Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine

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Art. 69d (nuovo) Esenzione dall’obbligo di pagare il canone per le economie

domestiche

Capoverso 1: con il nuovo sistema, le persone o economie domestiche esentate dall’obbligo di pagare il canone rimangono le stesse: beneficiari di prestazioni complementari annue AVS e AI (lett. a; attuale art. 64 ORTV) nonché determinate categorie di membri del personale diplomatico (lett. b; attuale art. 63 lett. e ORTV). L'esenzione per i beneficiari di prestazioni complementari continua ad essere accordata su domanda scritta e presentazione di un documento rilasciato dall’autorità competente (cassa di compensazione AVS e organi di esecuzione PC), che confermi l’effettivo versamento delle prestazioni complementari. Nella misura del possibile, l'esenzione dei membri del personale diplomatico sarà effettuata d'ufficio dall'organo di riscossione, sulla base dei dati provenienti dai registri degli abitanti e dal sistema Ordipro. Dato che per i membri stranieri del personale diplomatico non vige l'obbligo di annunciarsi presso l'ufficio controllo abitanti, l'organo di riscossione non dispone sempre dei dati necessari. Di conseguenza, l'esenzione potrà avvenire anche su domanda.

Non sono più espressamente esentati dal pagamento del canone gli ospiti delle case di cura che abbisognano di particolari cure (cfr. attuale art. 63 lett. b ORTV), poiché ai sensi della LArRa non hanno una propria economia domestica. Viene anche a cadere l'esenzione esplicita delle persone domiciliate all'estero (attuale art. 63 lett. a ORTV); questa categoria di persone è del resto già oggi esonerata dall'obbligo di notifica presso il controllo degli abitanti (art. 3 lett. c LArRa) e quindi non iscritta nei registri degli abitanti.

Capoverso 2: questa disposizione sancisce quanto già avviene nella prassi relativa al canone di ricezione. L'intera economia domestica privata è esentata dal pagamento del canone, se uno dei suoi componenti soddisfa le condizioni di esenzione. Nel caso dei beneficiari di prestazioni complementari, l’esonero è giustificato dal fatto che, per decidere, l'autorità cantonale deve tener conto della situazione economica dell'intera economia domestica. Nel caso dei membri del personale diplomatico, invece, è rispettata la pratica internazionale.

2.1.3 Imprese

Art. 70 Assoggettamento delle imprese

Il nuovo canone sostituisce il sistema attuale applicato alle imprese, basato sul tipo di utilizzo. Essendo cambiato il criterio di riferimento, il sistema è ora strutturato in modo diverso. Non è infatti più rilevante se un'impresa utilizza o meno un apparecchio radiofonico o televisivo e a quale scopo. Viene così a cadere l'attuale distinzione tra ricezione professionale e commerciale, e con essa l'applicazione di una relativa tariffa differenziata (art. 58 cpv. 2 e 3 nonché art. 59 cpv. 2 e 3 ORTV attualmente in vigore). Visto che l’assoggettamento al canone non dipende più dalla presenza di un apparecchio di ricezione, non è nemmeno più necessario far dipendere la riscossione dal luogo di ricezione. Per tale motivo, d’ora in avanti per ogni impresa tenuta al pagamento del canone sarà riscossa un'unica tassa annua, che includerà tutti gli stabili e filiali. Invece di tipo (professionale o commerciale) e intensità di utilizzo (numero degli apparecchi impiegati), il criterio decisivo per fissare l’importo del canone diventa la cifra d’affari totale, che consente una differenziazione sulla base delle dimensioni dell'impresa.