Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
Capoverso 1: un'impresa che nel periodo fiscale determinante raggiunge la cifra d’affari minima fissata dal Consiglio federale è tenuta a pagare il canone. Per il calcolo del canone radiotelevisivo di un'impresa ci si riferisce sempre a un periodo fiscale concluso. Per quanto riguarda l'IVA il periodo fiscale corrisponde attualmente all'anno civile. Presumibilmente il 1° gennaio 2014 entrerà tuttavia in vigore una disposizione che consentirà alle imprese di considerare l'esercizio commerciale
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come periodo fiscale (art. 34 cpv. 3 legge sull’IVA [LIVA ]). Indipendentemente dal tipo di periodo fiscale applicabile, la cifra d’affari determinante per l’importo del canone di un'impresa corrisponde a quella realizzata durante il periodo fiscale considerato per il calcolo dell'IVA e conclusosi nell'anno civile precedente. Se il periodo fiscale di un'impresa corrisponde all'anno civile, per il canone 2015 è quindi determinante il fatturato dell'anno civile 2014. Se invece il periodo fiscale di un'impresa corrisponde al periodo tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno seguente, per il canone 2015 è determinante il fatturato realizzato tra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2014.
Capoverso 2: ai sensi del canone radiotelevisivo è considerato impresa chiunque esercita un'attività economica soggetta al pagamento dell'IVA ed è iscritto nel registro dei contribuenti IVA dell'AFC. La forma giuridica dell'impresa, lo scopo dell'attività economica o lo scopo di lucro ivi connesso non sono rilevanti. L’iscrizione nel registro dell'AFC garantisce che la cerchia delle imprese che potenzialmente hanno l'obbligo di pagare il canone corrisponda ai soggetti fiscali assoggettati all'IVA. Si tratta innanzitutto delle imprese assoggettate all’imposta ai sensi dell'articolo 10 LIVA. Le imprese che, secondo l'articolo 11 LIVA, hanno rinunciato all'esenzione dall'assoggettamento possono comunque essere sottoposte al pagamento del canone se la loro cifra d’affari proviene in larga misura da prestazioni esenti da IVA. In linea di massima le collettività pubbliche di cui all’articolo 12 LIVA sottostanno all'obbligo di pagare il canone come le altre imprese. In virtù della stessa disposizione, tuttavia, essendo assoggettate all'imposta sul valore aggiunto soltanto in un contesto limitato e a seconda delle loro attività imprenditoriali, le amministrazioni pubbliche sono raramente sottoposte al regime del canone radiotelevisivo.
Le missioni diplomatiche e altre rappresentanze a cui non deve essere fatto pagare il canone già in virtù della legge sullo Stato ospite (attuale art. 63 lett. d ORTV) sono automaticamente esentate da quest’obbligo qualora, secondo la LIVA, fossero già esentate dall'IVA versata, vale a dire dall'IVA trasferita su di loro dalle imprese. Se invece una missione diplomatica dovesse gestire un'impresa, in tal caso sarebbe tenuta a pagare le imposte e quindi assoggettata anche all'obbligo di pagare il canone radiotelevisivo.
Capoverso 3: la cifra d’affari complessiva realizzata un'impresa durante un dato periodo fiscale determina l'obbligo di pagamento e l'importo del canone (l’IVA trasferita sui consumatori finali non è tuttavia considerata), a prescindere dalle altre qualifiche fiscali attribuitele. Dal punto di vista dell'imposta sul valore aggiunto, è irrilevante che il fatturato sia stato realizzato all'estero o in Svizzera, provenga da beni esportati, sia escluso o esentato dall'imposta, ecc. La cifra d’affari determinante per il canone radiotelevisivo è così definita in modo più completo rispetto alla cifra d’affari imponibile all’IVA. Una soluzione di questo tipo assicura, per quanto possibile, la parità di trattamento delle imprese nell'ambito dell’applicazione dei principi legati al canone.
27 RS 641.20