Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine

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Se, nel quadro dell'IVA, diverse imprese riunite sotto una direzione unica vengono tassate come gruppo, anche sul fronte dell’assoggettamento al canone radiotelevisivo e dell’importo da corrispondere queste imprese sono considerate come un'unica impresa.

Capoverso 4: nella mozione 10.3014, il Parlamento chiede esplicitamente che “le piccole imprese attive nei settori dell’artigianato, della fabbricazione, della fornitura di servizi o dell’agricoltura” non vengano sottoposte all’obbligo di pagare il canone. Si tratta principalmente di evitare che le piccole imprese, spesso a conduzione familiare, si vedano costrette a pagare il canone due volte, in qualità di economia domestica e di impresa. Il Consiglio federale ha tenuto conto di quest’esigenza fissando una cifra d’affari annua minima pari a 500 000 franchi. Più del 70 per cento delle imprese risultano quindi esonerate dal canone (cfr. anche spiegazioni alla sez. 1.2.1.4.2).

Capoverso 5: le imprese che superano la soglia dei 500 000 franchi di cifra d’affari minima determinante per l'assoggettamento al canone presentano differenze considerevoli in termini di dimensioni. L’importo del canone dipende quindi dalla cifra d’affari di un'impresa: più è grande il fatturato, maggiore sarà il canone riscosso. Per motivi pratici, tuttavia, la progressione non sarà lineare; saranno definiti vari livelli di fatturato ai quali si applicheranno tariffe diverse. Il Consiglio federale ne preciserà i dettagli nelle disposizioni d’esecuzione.

Art. 70a (nuovo) Categoria tariffaria applicabile a un'impresa

Capoverso 1: l'AFC stabilisce di anno in anno se un’impresa è assoggettata all'obbligo di pagare il canone e, se del caso, le attribuisce una categoria tariffaria. Dal momento che l'organo di riscossione non dispone di indicazioni precise sulla cifra d’affari, il segreto fiscale può quindi essere ampiamente garantito.

Capoverso 2: Per le imprese che non adempiono i loro obblighi in merito alla riscossione dell’IVA, l’AFC determina, nei limiti del suo potere d’apprezzamento, il credito d'imposta sul valore aggiunto dovuto. Per determinare l'assoggettamento all’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo e la categoria tariffaria applicabile a un'impresa, l'AFC stima inoltre la cifra d’affari totale determinante secondo l'articolo 70 capoverso 4. La stima della cifra d’affari totale costituisce una novità per l'AFC ed è quindi fonte di incertezze, in particolare per le imprese i cui fatturati sono esclusi dall'IVA.

Art. 70b (nuovo) Inoltro dei dati all'organo di riscossione

Capoverso 1: attraverso un'interfaccia elettronica l'AFC comunica all'organo di riscossione nome, indirizzo, numero d’identificazione e categoria tariffaria di ogni impresa tenuta a pagare il canone. Si tratta di dati che l'organo di riscossione utilizza per la fatturazione del canone. Questi dati saranno trasmessi una volta l’anno, presumibilmente all'inizio del mese di settembre. Il Consiglio federale preciserà questo punto nel quadro dell’ORTV.

Capoverso 2: se, a causa di indicazioni incomplete sulle persone tenute a pagare il canone o di procedure ancora pendenti, l'AFC non è momentaneamente in grado di identificare la categoria tariffaria applicabile per un dato periodo fiscale, la comunicazione dei dati necessari all'organo di riscossione avviene in un secondo tempo. Le indicazioni si riferiscono retroattivamente all’anno per il quale l'assoggettamento è