Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine

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In futuro, pertanto, la vigilanza sul contenuto dell’ulteriore offerta editoriale dovrebbe essere affidata all’AIRR (e agli organi di mediazione della SSR ad esso sottoposti) in qualità di autorità indipendente. Per determinarne l’assetto, ci si può ispirare all’attuale sistema di vigilanza relativo ai contenuti delle trasmissioni redazionali (art. 91 ss. LRTV), che prevede segnatamente un termine di 20 giorni per presentare reclamo dinanzi all’organo di mediazione e la possibilità di avviare una procedura dinanzi all’AIRR. La convergenza delle competenze presso un’unica istanza di ricorso consente di uniformare la prassi di vigilanza applicata ai programmi radiotelevisivi. Ai ricorrenti è inoltre garantita maggiore chiarezza e quindi maggiore sicurezza giuridica.

2.2.2 Adeguamenti necessari

Art. 2 lett. cbisUlteriore offerta editoriale della SSR

Il concetto di “ulteriore offerta editoriale della SSR”, sinora appena menzionato all’articolo 25 capoverso 3 lettera b LRTV, viene ora inserito tra le definizioni per facilitarne la comprensione. A livello di contenuto, il significato rimane lo stesso. Il termine fa riferimento alle offerte della SSR previste dalla concessione che, pur non costituendo di per sé un programma, risultano altrettanto necessarie per adempiere il mandato di programma e possono essere finanziate mediante il canone radiotelevisivo.

Art. 2 lett. cterContenuto redazionale

Il termine generico “contenuto redazionale” figura per la prima volta nelle legge. Quest’aggiunta traduce innanzitutto la necessità di integrare le disposizioni che riguardano la vigilanza sull’ulteriore offerta editoriale della SSR nell’attuale normativa in materia di vigilanza sui programmi da parte dell’AIRR. Quest’ultima faceva infatti esclusivo riferimento alle trasmissioni redazionali. Il termine generico impiegato ora comprende sia le trasmissioni redazionali diffuse nel quadro del programma di un’emittente svizzera sia i contributi della redazione all’ulteriore offerta editoriale della SSR.

La definizione di trasmissione redazionale continua ad essere data dall’articolo 2 lettera c LRTV. Quella di ulteriore offerta editoriale della SSR viene integrata nel nuovo articolo 2 lettera cbisLRTV (cfr. sopra). È tuttavia necessario precisare che solo i contributi creati dalla redazione (contributi della redazione) per l’ulteriore offerta editoriale della SSR rientrano nella categoria generica dei contenuti redazionali. Non ne fanno invece parte i contributi realizzati dagli utenti (contributi degli utenti, user generated content) per l’ulteriore offerta editoriale della SSR. Lo spazio commenti relativo a un blog della SSR, paragonabile alla cosiddetta posta dei lettori, ne è un esempio.