Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine
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motivo apparente, contenuti realizzati da utenti senza che questo provochi l’intervento dell’autorità. Altrimenti detto, vi sono ambiti che esulano sia dalla competenza dell’AIRR che dalla competenza residuale dell’UFCOM, di cui però la normativa civile e quella in materia di concorrenza si occupa in maniera sufficientemente dettagliata.
Il diritto di ricorso appartiene a tutte le persone direttamente interessate, indipendentemente dalla questione della nazionalità. Una limitazione ai cittadini svizzeri o ai titolari di un permesso di soggiorno o di domicilio è giustificabile soltanto nel caso del ricorso popolare. Ciò vale sia per l’ulteriore offerta editoriale della SSR che per i programmi redazionali. La legittimazione ricorsuale, finora troppo circoscritta30, viene quindi estesa (art. 94 cpv. 4).
2.3 Indipendenza della radio e della televisione dallo Stato
L’indipendenza dallo Stato della radio e della televisione è garantita a livello di Costituzione (art. 93 cpv. 3 Cost.) per evitare che le istituzioni influiscano sulla libera formazione delle opinioni dei cittadini. La portata della norma costituzionale è duplice. Per prima cosa, il principio dell’indipendenza e dell’autonomia si applica al contenuto dei programmi. In altre parole, nel concepire i propri programmi le emittenti non devono attenersi a direttive impartite da terzi, e in particolare da autorità, e nemmeno possono essere obbligate a diffondere un certo tipo di contenuti. Inoltre, il principio strutturale vieta allo Stato di diffondere programmi radiotelevisivi propri o essere legato in maniera preponderante a emittenti private attraverso partecipazioni di natura finanziaria o organizzativa.31
Attualmente la LRTV si limita a disciplinare l’aspetto che riguarda l’indipendenza contenutistica dei programmi (art. 6 LRTV). L’aspetto strutturale non è invece menzionato. Viene pertanto a mancare una base giuridica formale che permetta di tenere conto di tutte le implicazioni del principio costituzionale dell’indipendenza di radio e televisione dallo Stato. Dal momento che non vige più un obbligo generale di concessione per le emittenti radiotelevisive, non si può sempre garantirne la giusta applicazione attraverso la concessione.
L’assenza di una base giuridica formale risulta problematica soprattutto per le emittenti sottoposte all’obbligo di notificazione. In passato molte delle emittenti televisive regionali notificatesi erano caratterizzate da una partecipazione pubblica maggioritaria (Comuni). L’attuale regolamentazione non conferisce all’UFCOM gli strumenti necessari per imporre l’indipendenza dallo Stato contro la volontà degli attori coinvolti.
Art. 3a Indipendenza strutturale dallo Stato
Il principio dell’indipendenza strutturale dallo Stato viene definito sistematicamente in una disposizione a sé stante in un nuovo paragrafo 1a «indipendenza strutturale dallo Stato» nelle disposizioni generali per l’emittenza di programmi svizzeri (Art.
30 Cfr. situazione giuridica lacunosa sin qui in vigore in decisione b. 602 dell’AIRR del 27 agosto 2009
31 Rhinow René / Schefer Markus, Schweizerisches Verfassungsrecht, Basilea 2009, n. 1650; Perizia dell’Ufficio federale di giustizia del 3 marzo 2008, in: GAAC 4/2009 del 2 dicembre 2009, 2009.12, pag. 219segg.