Avamprogetto variante 1

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 10 pagine

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Modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare

Allegato (n. II)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri8

Sostituzione di un’espressione

Negli articoli 62 capoverso 1 lettera b, 83 capoverso 7 lettera a nonché 120c capoversi 1 e 2 l’espressione «Codice penale» è sostituita dall’abbreviazione «CP».

Art. 5 cpv. 1 lett. d

1Lo straniero che intende entrare in Svizzera:

…

d. non dev’essere oggetto di una misura di respingimento o di un’espulsione dal territorio svizzero ai sensi dell’articolo 66a del Codice penale svizzero9 (CP) o dell’articolo 49a del Codice penale militare del 13 giugno 192710 (CPM).

Art. 61 cpv. 1 lett. e

1Un permesso decade:

…

e. con il passaggio in giudicato di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a CP11 o dell’articolo 49a CPM12.

Art. 62 cpv. 2 (nuovo)

2È inammissibile revocare un permesso unicamente per reati sui quali un giudice penale ha già pronunciato rinunciando a una misura d’espulsione ai sensi dell’articolo 66a CP13 oppure dell’articolo 49a CPM14.

8 RS 142.20

9 RS 311.0

10 RS 321.0

11 RS 311.0

12 RS 321.0

13 RS 311.0

14 RS 321.0