Avamprogetto variante 1
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 10 pagine
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Modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare
Allegato (n. II)
Modifica del diritto vigente
Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:
1. Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri8
Sostituzione di un’espressione
Negli articoli 62 capoverso 1 lettera b, 83 capoverso 7 lettera a nonché 120c capoversi 1 e 2 l’espressione «Codice penale» è sostituita dall’abbreviazione «CP».
Art. 5 cpv. 1 lett. d
1Lo straniero che intende entrare in Svizzera:
…
d. non dev’essere oggetto di una misura di respingimento o di un’espulsione dal territorio svizzero ai sensi dell’articolo 66a del Codice penale svizzero9 (CP) o dell’articolo 49a del Codice penale militare del 13 giugno 192710 (CPM).
Art. 61 cpv. 1 lett. e
1Un permesso decade:
…
e. con il passaggio in giudicato di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a CP11 o dell’articolo 49a CPM12.
Art. 62 cpv. 2 (nuovo)
2È inammissibile revocare un permesso unicamente per reati sui quali un giudice penale ha già pronunciato rinunciando a una misura d’espulsione ai sensi dell’articolo 66a CP13 oppure dell’articolo 49a CPM14.
8 RS 142.20
9 RS 311.0
10 RS 321.0
11 RS 311.0
12 RS 321.0
13 RS 311.0
14 RS 321.0