Avamprogetto variante 1
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 10 pagine
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Modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare
all’espulsione prevale nettamente sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera.
3Il giudice che, per un reato di cui al capoverso 1, irroga una pena detentiva superiore a sei mesi o una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere può eccezionalmente rinunciare all’espulsione non ragionevolmente esigibile che violerebbe in modo grave i diritti personali dello straniero protetti dalle garanzie internazionali dei diritti dell’uomo.
4Se nello stesso procedimento condanna lo straniero a una pena per più reati, il giudice stabilisce la parte della pena irrogata per reati di cui al capoverso 1. Questa parte della pena determina se va eseguito un esame secondo il capoverso 2 o 3. Nell’ambito dell’esame va tenuto conto di tutti i reati contenuti nella sentenza.
Art. 49b (nuovo)
b. Recidiva La nuova espulsione irrogata a chiunque commette un nuovo reato
conformemente alle condizioni di cui all’articolo 49a mentre soggiace a un’espulsione dal territorio svizzero, dura 20 anni.
Art. 49c (nuovo)
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c. L’esecuzione è retta dagli articoli 66c e 66d del Codice penale .
Esecuzione
II
Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto in vigore è disciplinata nell’allegato.
III
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.