Avamprogetto variante 1

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 10 pagine

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Modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare

3. Codice di procedura penale31

Art. 220 cpv. 2

2La carcerazione di sicurezza è quella durante il periodo tra il deposito dell’atto d’accusa presso il tribunale di primo grado e il giudicato della sentenza, l’inizio di una sanzione privativa della libertà, l’esecuzione dell’espulsione o la liberazione.

Art. 352 cpv. 2

2Ciascuna delle pene di cui al capoverso 1 può essere cumulata con una misura di cui agli articoli 66 e 67–73 CP32.

4. Procedura penale militare del 23 marzo 197933

Art. 56 lett. a

L’imputato gravemente indiziato di un crimine o di un delitto e contro cui è stata ordinata l’istruzione preparatoria può essere oggetto di un ordine di arresto qualora vi sia motivo di presumere che:

a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione o

Art. 119 cpv. 2 lett. e

2La procedura del decreto d’accusa non ha luogo:

e. se entra in linea di conto una degradazione (art. 35 CPM34), un’esclusione dall’esercito (art. 48 e 49 CPM) o una misura secondo gli articoli 47 o 50 CPM, oppure se si prospetta un’espulsione (art. 49a CPM).

5. Legge federale del 22 marzo 197435 sul diritto penale amministrativo

Art. 21 cpv. 1

1Del giudizio è competente l’amministrazione in causa; tuttavia, se il

31 RS 312.0

32 RS 311.0

33 RS 322.1

34 RS 321.0

35 RS 313.0