Avamprogetto variante 1

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 10 pagine

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Modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare

2. Codice penale svizzero nella versione del 19 marzo 2010 (Modifica della legge militare, cifra 2 dell’all.)5

Art. 367 cpv. 2ter, 2quater, 2quinquiese 2sexies(nuovo)

2terLe autorità di cui al capoverso 2 lettera c – k possono consultare le sentenze che contengono un’espulsione dal territorio svizzero soltanto finché l’interessato vi soggiace. Se dura più a lungo, il termine di cui all’articolo 369 capoversi 1−4terdetermina il periodo durante il quale la consultazione è possibile.

2quaterVigente cpv. 2ter

2quinquiesSono comunicate le generalità degli Svizzeri registrati secondo il capoverso 2quaterche hanno compiuto i 17 anni di età. Se lo Stato maggiore di condotta dell’esercito constata che una persona di cui sono state comunicate le generalità è soggetta all’obbligo di leva o è un militare, l’organo competente per il casellario comunica anche i dati penali.

2sexiesLa comunicazione e la constatazione di cui al capoverso 2quinquies possono essere effettuate mediante un’interfaccia elettronica tra il PISA e il casellario.

3. Codice penale militare del 13 giugno 19276

Art. 49a (nuovo)

1

1a. Il giudice espelle per una durata da cinque a quindici anni lo Espulsione straniero condannato a una pena per uno dei seguenti reati:

dal territorio a. omicidio intenzionale (art. 115), assassinio (art. 116), omicidio svizzero passionale (art. 117), rapina (art. 132), violenza carnale (art.

a. 154) oppure un altro crimine contro la vita e l’integrità della Condizioni persona, contro il patrimonio, contro la libertà personale,

contro l’integrità sessuale, oppure un crimine di comune pericolo, a condizione che per questo crimine sia comminata una pena detentiva minima di un anno o più o una pena detentiva massima di dieci anni o più;

b. furto (art. 131) in combinazione con violazione di domicilio (art. 152).

2Il giudice che, per un reato di cui al capoverso 1, irroga al massimo una pena detentiva di sei mesi, una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere o 720 ore di lavoro di pubblica utilità, può espellere lo straniero dal territorio svizzero soltanto se l’interesse pubblico

5RU 2011 487

6 RS 321.0