Avamprogetto variante 1
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 10 pagine
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Modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare
2. Legge del 26 giugno 199822 sull’asilo
Sostituzione di un’espressione
Negli articoli 60 capoverso 2 lettera a e 115 frase introduttiva l’espressione «Codice penale» è sostituita con l’abbreviazione «CP».
Art. 37 cpv. 4
4Se il richiedente è incarcerato in vista d’estradizione oppure se gli è stata irrogata un’espulsione secondo l’articolo 66a del Codice penale23 o l’articolo 49a del Codice penale militare del 13 giugno 1927(CPM)24, l’Ufficio federale decide con particolare celerità.
Art. 53 Indegnità
Non è concesso asilo al rifugiato:
a. che ne sembri indegno per avere commesso atti riprensibili,
b. che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta; oppure
c. contro il quale è stata pronunciata un’espulsione dal territorio svizzero secondo l’articolo 66a CP25 o l’articolo 49a CPM26.
Art. 64 cpv. 1 lett. d e e
1L’asilo in Svizzera ha termine se:
d. l’espulsione è stata eseguita;
e. l’espulsione secondo l’articolo 66a CP27 o l’articolo 49a CPM28 è passata in giudicato.
Art. 109 cpv. 5
5Se il richiedente è incarcerato in vista d’estradizione o gli è stata irrogata un’espulsione dal territorio svizzero secondo l’articolo 66a CP29 o l’articolo 49a CPM30, il Tribunale amministrativo federale decide con particolare celerità.
22 RS 142.31
23 RS 311.0
24 RS 321.0
25 RS 311.0
26 RS 321.0
27 RS 311.0
28 RS 321.0
29 RS 311.0
30 RS 321.0