Avamprogetto variante 1
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 10 pagine
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Modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare
Dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o per ordinare una misura privativa della libertà o un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a del Codice penale36, il giudizio spetta al tribunale.
Art. 73 cpv. 1 (primo periodo)
1Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o ordinare una misura privativa della libertà oppure un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a del Codice penale svizzero37, l’amministrazione in causa trasmette gli atti al ministero pubblico cantonale all’attenzione del giudice penale competente.
6. Legge federale del 13 giugno 200838 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione
Art. 15 cpv. 1 lett. d
1Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, il sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:
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d. eseguire misure di allontanamento e misure coercitive nei confronti di stranieri secondo l’articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale, l’articolo 66a del Codice penale39 o l’articolo 49a del Codice penale militare del 13 giugno 192740, la legge federale del 16 dicembre 200541 sugli stranieri e la legge federale del 26 giugno 199842 sull’asilo;
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36 RS 311.0
37 RS 311.0
38 RS 361
39 RS 311.0
40 RS 321.0
41 RS 142.20
42 RS 142.31