Avamprogetto variante 1

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 10 pagine

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Modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare

Art. 63. cpv. 3 (nuovo)

3È inammissibile revocare un permesso unicamente per reati sui quali un giudice penale ha già pronunciato rinunciando a una misura d’espulsione ai sensi dell’articolo 66a CP15 oppure dell’articolo 49a CPM16.

Art. 75 cpv. 1 frase introduttiva

1Allo scopo di garantire l’attuazione della procedura d’allontanamento o dell’espulsione dal territorio svizzero ai sensi dell’articolo 66a CP17 o dell’articolo 49a CPM18, la competente autorità cantonale può far incarcerare per sei mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio che:

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Art. 76 cpv. 1 frase introduttiva

1Se, in prima istanza, è stata notificata una decisione d’allontanamento o d’espulsione oppure è stata pronunciata un’espulsione dal territorio svizzero secondo l’articolo 66a CP19 o dell’articolo 49a CPM20, l’autorità competente, allo scopo di garantire l’esecuzione può:

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Art. 78 cpv. 1

1Lo straniero che non adempie al suo obbligo di lasciare la Svizzera entro il termine impartitogli e che con il suo comportamento personale rende impossibile l’esecuzione della decisione passata in giudicato d’allontanamento o d’espulsione o d’espulsione dal territorio svizzero secondo l’articolo 66a CP21 oppure l’articolo 49a CPM, può essere incarcerato per cautelare il successivo adempimento del suo obbligo di lasciare la Svizzera laddove non sia ammissibile una carcerazione in vista di rinvio coatto e risulti vana una misura più mite.

15 RS 311.0

16 RS 321.0

17 RS 311.0

18 RS 321.0

19 RS 311.0

20 RS 321.0

21 RS 311.0