Avamprogetto variante 1

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 10 pagine

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Modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare

2Il giudice che, per un reato di cui al capoverso 1, irroga una pena non superiore a una pena detentiva di sei mesi, a una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere o a 720 ore di lavoro di pubblica utilità, può espellere lo straniero dal territorio svizzero soltanto se l’interesse pubblico all’espulsione prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera.

3Il giudice che, per un reato di cui al capoverso 1, irroga una pena detentiva superiore a sei mesi o una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere può eccezionalmente rinunciare all’espulsione non ragionevolmente esigibile che violerebbe in modo grave i diritti personali dello straniero protetti dalle garanzie internazionali dei diritti dell’uomo.

4Se nello stesso procedimento irroga allo straniero una pena per più reati, il giudice stabilisce la parte della pena che riguarda i reati di cui al capoverso 1. Questa parte della pena determina se va eseguito un esame secondo il capoverso 2 o 3. Nell’ambito dell’esame va tenuto conto di tutti i reati contenuti nella sentenza.

Art. 66b (nuovo)

b. Recidiva A chiunque soggiace a un’espulsione e commette un nuovo reato che

adempie le condizioni dell’espulsione secondo l’articolo 66a è irrogata una nuova espulsione della durata di 20 anni.

Art. 66c (nuovo)

1

c. Momento Le pene e le parti di pene senza condizionale, come pure le misure dell’esecuzion stazionarie sono eseguite prima dell’espulsione dal territorio e svizzero. Non appena il condannato è liberato condizionalmente o

definitivamente, o non appena la misura stazionaria è soppressa senza essere sostituita da un’altra pena o misura viene eseguita l’espulsione.

2La durata dell’espulsione decorre dal giorno in cui il condannato ha lasciato la Svizzera.

Art. 66d (nuovo)

1

d. L’autorità competente sospende l’esecuzione coatta dell’espulsione Sospensione dal territorio svizzero, se l’interessato:

dell’esecuzion a. è un rifugiato riconosciuto dalla Svizzera che, in seguito e all’espulsione, sarebbe minacciato nella vita o nella libertà a

motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche; fanno eccezione i rifugiati che, ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 della legge federale del 26 giugno