Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine

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legittimazione. Infine, occorre rilevare che le generalità di altre persone, come per esempio i turisti del crimine, sono note ed esse dispongono di documenti validi, ragion per cui possono essere espulse in tempi brevissimi129. La durata dell’espulsione dal territorio svizzero dovrebbe pertanto iniziare a decorrere dal giorno in cui il condannato lascia la Svizzera.

In linea di massima il provvedimento di espulsione resta poi valido per tutto il periodo stabilito nella sentenza.

2.1.4 Articolo 66d (sospensione dell’esecuzione)

Eventuali impedimenti all’esecuzione, siano essi constatati d’ufficio o indicati dall’interessato, non tangono l’obbligo materiale di partire dalla Svizzera e la conseguente revoca del diritto di soggiorno connessi con l’espulsione; in questi casi ci si limita a rinunciare temporaneamente al rinvio coatto. Senza questa «apertura» nell’ambito dell’esecuzione, l’iniziativa sull’espulsione non avrebbe potuto essere validata perché lesiva delle disposizioni cogenti del diritto internazionale.

I motivi di sospensione previsti nell’articolo 66d AP−CP sono gli aspetti relativo e assoluto del principio del non respingimento.

Lettera a: il principio del non respingimento relativo concerne i rifugiati riconosciuti che lo statuto di rifugiato fa beneficiare di un’accresciuta protezione (cfr. art. 25 cpv. 2 Cost.). L’articolo 33 numero 1 della Convenzione130 sullo statuto dei rifugiati e l’articolo 5 capoverso 1 LAsi precisano che un rifugiato riconosciuto non può essere espulso in un Paese dove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della cittadinanza, dell’appartenenza a un gruppo sociale o delle opinioni politiche. Questa protezione non è tuttavia assoluta (art. 33

n. 2 della Convenzione / art. 5 cpv. 2 LAsi) e non può essere invocata da un rifugiato che per seri motivi debba essere considerato un pericolo per la sicurezza della Svizzera oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività. Di conseguenza, nei casi riguardanti i rifugiati l’autorità d’esecuzione deve sempre compiere una ponderazione per decidere se il crimine o il delitto è sufficientemente grave da giustificare un’espulsione. Soltanto un crimine particolarmente grave e il pericolo concreto di recidiva prevalgono sulla protezione contro il respingimento131. Di conseguenza, in virtù del principio del non respingimento le possibilità di espellere i rifugiati dalla Svizzera sono più limitate delle possibilità di espellere gli altri stranieri.

Lettera b: secondo l’articolo 25 capoverso 3 Cost. nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano. Questa disposizione ha valenza assoluta e si applica

129 Cfr. in proposito il termine di partenza e l’esecuzione immediata secondo l’articolo 64d LStr.

130 Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, RS 0.142.30

131 Sentenza 2A.139/1994 del 1° luglio 1994 consid. 6 con riferimenti alla dottrina, confermata dalla sentenza 2A.51/2006 dell’8 maggio 2006 consid. 5.2