Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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- se va eseguita una pena detentiva senza la condizionale o una misura privativa della libertà, l’espulsione dal territorio svizzero interviene nel momento della liberazione dall’esecuzione. Il periodo di prova connesso con la liberazione condizionale non dovrebbe ostacolare l’espulsione;
- anche una pena pecuniaria senza la condizionale va eseguita prima dell’espulsione dal territorio svizzero. L’esaurimento di tutte le possibilità di esecuzione previsto dal Codice penale (art. 35 seg. CP) non è sempre compatibile con il senso e lo scopo dell’espulsione dal territorio svizzero. Tuttavia, se sussiste un fondato sospetto che il condannato si sottrarrà all’esazione, l’autorità d’esecuzione di cui all’articolo 35 capoverso 2 può chiedere il pagamento immediato o la prestazione di garanzie;
- la pena del lavoro di pubblica utilità si prefigge di reinserire il condannato nella comunità locale e di mantenere la sua rete sociale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una pena di questo genere può essere ordinata soltanto se è probabile che il condannato rimanga in Svizzera dopo averla eseguita126. Sarebbe pertanto inopportuno infliggere una pena principale di lavoro di pubblica utilità in concomitanza con l’espulsione dal territorio svizzero;
- se è stata pronunciata una pena con la condizionale, appare ragionevole eseguire l’espulsione dal territorio svizzero non appena accertato il giudicato della sentenza. Il fatto che ciò privi le autorità svizzere della possibilità di controllare il rispetto del periodo di prova non costituisce un problema127;
- l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da uno e 3 anni può anche essere parzialmente sospesa conformemente all’articolo 43 CP. Per quanto concerne la parte della pena che va eseguita senza poter essere condizionalmente sospesa, si pongono le medesime questioni evocate sopra. Per quanto invece riguarda la parte della pena che può essere sospesa, occorre accettare che in questo caso le autorità svizzere non avranno la possibilità di controllare se il periodo di prova è rispettato.
2.1.3.3 Capoverso 2
La normativa del capoverso 2 quanto all’inizio della decorrenza dell’espulsione è stata ripresa dal diritto previgente128.
Teoricamente, la durata dell’espulsione potrebbe in ogni caso iniziare a decorrere subito dopo l’accertamento del giudicato. Questa soluzione non sarebbe però ragionevole per quanto concerne le sanzioni privative di libertà, che vanno espiate prima che il condannato sia espulso. Inoltre, prima di dover lasciar la Svizzera, l’espulso può rimanere qualche tempo nel Paese, per esempio per motivi familiari o di salute. In altri casi determinate persone non potranno essere espulse perché non sarà possibile accertarne l’identità o perché sono prive di documenti di
126 DTF 134 IV 97 consid. 6.3.3.4.
127 Anche secondo il diritto previgente l’espulsione dal territorio svizzero doveva essere eseguita immediatamente: KELLER 2003, art. 55 CP n. 57.
128 Cfr. art. 55 capoverso 3 secondo periodo CP previgente.