Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine

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espulsioni non sono cumulate ma l’una viene assorbita nell’altra122. Ciò significa che, con la nuova sentenza, l’espulsione di durata inferiore è sostituita dall’espulsione di più lunga durata. Di conseguenza, in caso di recidiva l’espulsione dal territorio svizzero dura sempre 20 anni.

2.1.3 Articolo 66c (momento dell’esecuzione)

2.1.3.1 Introduzione

La disciplina prevista nell’articolo 66c AP-CP corrisponde alle varianti 2 e 3 proposte dal gruppo di lavoro. Pertanto i seguenti commenti si basano sostanzialmente sul rapporto di tale gruppo123.

Ogni espulsione dal territorio svizzero è in linea di massima esecutiva dal passaggio in giudicato della sentenza, indipendentemente dal genere delle sanzioni pronunciate oltre all’espulsione. Conformemente all’articolo 437 capoverso 2 CPP, il giudicato retroagisce al giorno in cui la decisione è stata emanata.

Teoricamente l’espulsione dal territorio svizzero potrebbe in ogni caso essere eseguita dopo l’accertamento del giudicato. Tuttavia non appare opportuno espellere l’autore prima che abbia eseguito la pena senza condizionale o la misura irrogata in concomitanza con l’espulsione. Ciò non sarebbe segnatamente compatibile né con il principio della parità di trattamento né con il principio secondo cui lo Stato è tenuto a punire i reati. Siffatta soluzione sarebbe inoltre controproducente nell’ottica della prevenzione, generale e speciale. L’espulsione dal territorio svizzero va pertanto eseguita soltanto dopo che il condannato ha scontato la sanzione principale infittagli. Anche l’espulsione dal territorio svizzero un tempo prevista nel Codice penale (previgente art. 55 CP) partiva dal presupposto che la pena detentiva o la misura dovevano essere scontate in tutto o in parte prima che potesse essere eseguita l’espulsione124. La stessa soluzione vale anche per l’espulsione facoltativa dal territorio svizzero recentemente proposta dal Consiglio federale125.

2.1.3.2 Capoverso 1

L’espulsione dal territorio svizzero deve essere irrogata in concomitanza con determinati crimini e delitti. Tra le pene previste per i crimini e i delitti vi sono la pena detentiva, la pena pecuniaria e il lavoro di pubblica utilità. Queste pene possono essere pronunciate senza la condizionale, con la condizionale o con la condizionale parziale. Oltre all’espulsione dal territorio svizzero possono peraltro essere pronunciate anche misure privative della libertà, vale a dire una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59−61 CP o l’internamento secondo l’articolo 64 CP:

122 Cfr. giurisprudenza del Tribunale federale ad art. 55 CP previgente, in KELLER 2003, art. 55 CP n. 56 seg.

123 Rapporto del gruppo di lavoro, n. 73, pag. 84 segg.

124 KELLER 2003, art. 55 StGB n. 57.

125 Cfr. art. 67c cpv. 2 D-CP nel messaggio del 4 aprile 2010 concernente la modifica del diritto sanzionatorio.