Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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Fornendo indicazioni non veritiere o incomplete o sottacendo dei fatti, l’esecutore del reato deve suscitare un errore (indurre in errore). È pure punibile il fatto di confortare l’errore di colui che già vi si trova. Diversamente dalla fattispecie della truffa, la presente disposizione non richiede che l’autore susciti l’errore o lo conforti agendo in modo astuto.
Il risultato necessario per realizzare la fattispecie è l’indebito ottenimento delle prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale. L’ottenimento della prestazione (l’art. 121 cpv. 3 lett. b Cost. usa nel medesimo senso la nozione di percezione della prestazione) significa che l’esecutore del reato si è effettivamente procurato la prestazione o ne ha conseguito il pagamento. Il momento non è quello dell’assegnazione della prestazione, poiché ne deriverebbero diversi problemi pratici. Infatti, è frequente che tale momento non possa essere stabilito, giacché l’assegnazione non sempre avviene mediante decisione o garanzia formale di assunzione dei costi. Ne deriverebbero incertezze e imprecisioni. Se la prestazione è stata assegnata ma non ancora pagata, l’autore può essere punito per aver tentato di ottenere abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell’aiuto sociale, posto che abbia avuto intenzione di ottenere la prestazione. Il beneficiario del pagamento può essere la persona che ha suscitato l’errore o un terzo.
2.1.5.4 Fattispecie soggettiva
La fattispecie presuppone l’intenzione. L’autore deve fornire scientemente e intenzionalmente le indicazioni non veritiere o incomplete suscitando un errore e ottenendo così una prestazione indebita.
Contrariamente alla fattispecie della truffa, la presente fattispecie non richiede che l’autore agisca allo scopo di ottenere un lucro indebito (nel medesimo senso art. 14 DPA136 e art. 87 LAVS137): tale finalità è infatti insita nell’intenzione di ottenere un’indebita prestazione.
2.1.5.5 Comminatoria penale
Secondo la letteratura è proprio l’astuzia a rendere penalmente punibile l’inganno nell’ambito del diritto penale patrimoniale. Attualmente, la semplice menzogna non è punibile come truffa. A tale riguardo vi è una differenza qualitativa con la fattispecie dell’abuso di prestazioni sociali che va rispecchiata anche nelle pene previste. Le pene comminate nelle disposizioni comparabili concernenti i diversi rami delle assicurazioni sociali federali e nelle disposizioni cantonali che reprimono l’abuso di prestazioni sociali sono meno severe138. Quindi, l’articolo 121 capoverso 3 Cost. considera manifestamente più grave l’illecito commesso da chi abusa di prestazioni sociali.
136 RS 313.0
137 RS 831.10
138 Articolo 87 cpv. 1 LAVS: pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere; articolo 85 della legge sull’aiuto sociale del Cantone di Berna: multa; § 48a della legge sull’aiuto sociale del Cantone di Zurigo: multa.