Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine

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indipendentemente dallo statuto riconosciuto a una persona dal diritto degli stranieri132.

La presente disposizione non menziona l’impossibilità di eseguire l’espulsione perché l’esecuzione di un’espulsione impossibile viene logicamente sospesa. L’impossibilità dell’esecuzione risulta da ostacoli tecnici, intesi nel loro senso più ampio, e non si prefigge di proteggere l’interessato come fa l’inammissibilità. I motivi che rendono impossibile l’esecuzione dell’espulsione devono sfuggire all’influenza dell’interessato. Il principale motivo pratico è il rifiuto delle autorità del Paese d’origine di rilasciare i documenti di viaggio. L’articolo 121 capoversi 3 e 5 Cost. concede alle autorità d’esecuzione penale il margine necessario per esaminare i casi d’impossibilità, sancendo così un principio imperativo della praticabilità dell’espulsione.

Un altro noto motivo di sospensione previsto nella legge sugli stranieri (cfr. art. 83 LStr) è l’inammissibilità dell’esecuzione dell’espulsione in situazioni di guerra, guerra civile o emergenza medica. Questo impedimento all’esecuzione non è esplicitamente menzionato perché non si tratta di una garanzia dei diritti dell’uomo protetta dal diritto internazionale. Il giudice può tenere conto delle citate situazioni nell’ambito dell’esame delle garanzie dei diritti umani e, in determinati casi, possono portare a un divieto del respingimento vincolante per le autorità d’esecuzione. Vi sono anche casi eccezionali in cui l’esecuzione espone la vita dell’espulso a una minaccia grave violando l’articolo 3 CEDU (trattamenti inumani), per esempio in caso di espulsione verso un Paese in cui la copertura sanitaria è insufficiente133.

2.1.5 Articolo 148a (ottenimento abusivo di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale)

La nuova fattispecie proposta nel presente avamprogetto corrisponde all’articolo 151bisAP-CP nelle varianti 2−4 del gruppo di lavoro anche sotto il profilo della collocazione sistematica e della comminatoria penale. Pertanto le seguenti osservazioni riprendono sostanzialmente i commenti contenuti nel rapporto del gruppo di lavoro134.

2.1.5.1 Collocazione e titolo marginale

La nuova fattispecie è inserita nel titolo relativo ai reati contro il patrimonio (art. 137 segg. CP) dopo le fattispecie della truffa e dell’abuso previste negli articoli 146−148 CP. Il titolo marginale proposto per l’articolo 148a AP−CP è «ottenimento abusivo di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale».

132 Nemmeno un terrorista responsabile della morte di molti umani può essere rinviato in un Paese dove è minacciato di trattamenti crudeli e inumani.

133 ILLES 2006/2007, pag. 40 seg.

134 Rapporto del gruppo di lavoro, n. 6.6.3, pag. 66 .