Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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La normativa prevista nel capoverso 3 pone alcuni limiti ai criteri da prendere in considerazione. Occorre così partire dal presupposto che una pena superiore ai 6 mesi irrogata per un reato contemplato nel catalogo di cui all’articolo 66a capoverso 1 AP-CP giustifica di regola una misura di espulsione. Inoltre, l’inammissibilità dell’espulsione dal territorio svizzero deve risultare da una grave lesione dei diritti personali. Si intende in tal modo sottolineare che non basta far valere, sotto diversi profili, lievi restrizioni del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Così, se il capoverso 2 prevede che, in casi eccezionali, l’espulsione può essere ordinata soltanto a condizione che l’interesse pubblico prevalga nettamente sull’interesse privato, il capoverso 3 prescrive che l’interesse privato deve nettamente prevalere affinché sia possibile rinunciare, in casi eccezionali, all’espulsione. Inoltre, in ossequio all’articolo 121 capoverso 3 Cost., non va più tenuto conto dello statuto di soggiorno del condannato, statuto attualmente rilevante per la pronuncia di misure del diritto degli stranieri.
Nell’ambito del capoverso 3, il giudice esamina soprattutto motivi connessi con la vita privata e familiare del condannato. A tal fine non può però fare completamente astrazione dalla situazione che regna nel Paese in cui il condannato sarà in futuro chiamato a vivere. Gli impedimenti prevalentemente connessi con la situazione che regna nello Stato di destinazione vanno esaminati nell’ottica del principio del non respingimento in occasione dell’esecuzione dell’espulsione dal territorio svizzero (art. 66d cpv. 1 AP-CP).
2.1.1.4 Capoverso 4
Nelle varianti 2−4121 proposte dal gruppo di lavoro per pronunciare l’espulsione è sufficiente l’irrogazione di una pena superiore a 6 mesi per punire (tra altri reati) un reato previsto nel catalogo. Tali normative relativizzano fortemente l’importanza della soglia minima di 6 mesi, nella misura in cui in determinate circostanze la pronuncia di una pena superiore a 6 mesi non è dovuta tanto al reato contemplato nel succitato catalogo quanto piuttosto agli altri reati per i quali la sentenza è stata pronunciata. La regola del capoverso 4 vuole tenere conto di questa problematica.
2.1.2 Articolo 66b (recidiva)
Questa disposizione concretizza l’articolo 121 capoverso 5 secondo periodo Cost. La recidiva ai sensi della presente disposizione è possibile fintanto che una persona è sottoposta a una misura di espulsione. Una persona è sottoposta all’espulsione dal territorio svizzero dal passaggio in giudicato della sentenza fino al termine o alla revoca dell’espulsione dal territorio svizzero.
Se l’espulso rientra in Svizzera prima del termine dell’espulsione e vi commette nuovi reati che implicano a loro volta l’espulsione dal territorio svizzero, le
121 Cfr. art. 73a cpv. 2 e 3 della variante 2, rapporto del gruppo di lavoro, pag. 123.