Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine

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L’articolo 148a capoverso 2 AP-CP prevede che nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa. Potrebbe trattarsi del caso di una persona che scientemente non adempie il proprio obbligo di comunicare immediatamente un aumento del suo grado di occupazione a un’assicurazione sociale da cui percepisce delle prestazioni, preferendo attendere qualche tempo per avere modo di decidere se la sua salute gli permette di far fronte al maggior impegno lavorativo. Tenuto conto della pena comminata nei casi poco gravi, l’espulsione dal territorio svizzero è esclusa.

2.1.5.6 Rapporto con il diritto vigente

Gli atti normativi del diritto federale delle assicurazioni sociali contengono disposizioni penali che puniscono chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete, ottiene per sé o per altri prestazioni che non gli spettano da parte di una determinata assicurazione sociale139. Occorre interrogarsi sul rapporto tra queste disposizioni e il nuovo articolo 148a AP-CP. Il confronto degli elementi dell’enunciato legale rivela che, sebbene le formulazioni siano simili, a differenza dell’articolo 148a AP-CP le fattispecie del diritto delle assicurazioni sociali non contengono l’elemento dell’errore. Queste fattispecie possono pertanto essere realizzate nel caso in cui l’autore fornisce indicazioni non veritiere all’istituzione (p. es. la cassa di compensazione) e quest’ultima ne riconosce la falsità concedendo poi comunque la prestazione senza però commettere errore sul diritto del richiedente di ottenerla140. Le corrispondenti fattispecie penali delle assicurazioni sociali sono di conseguenza formulate in modo più aperto della fattispecie dell’abuso di prestazioni sociali del CP, ragione per cui non occorre modificare queste norme. Un concorso reale tra queste regole e l’articolo 148a AP-CP è inoltre escluso perché i diversi atti normativi fanno salvi crimini e i delitti del CP sanzionati da pene più gravi141. Se un comportamento realizza sia la fattispecie dell’abuso conformemente al diritto delle assicurazioni sociali sia la fattispecie prevista nell’articolo 148a AP-CP, quest’ultima disposizione si applica perché commina la pena più severa142.

Il perseguimento penale in materia di assicurazioni sociali federali è stato delegato ai Cantoni, ragion per cui l’applicazione della regola concernente la truffa in materia di prestazioni e di tasse secondo l’articolo 14 capoverso 1 DPA è esclusa. Questa norma potrebbe essere applicata, sempre che ne siano riunite le condizioni, nei casi in cui il perseguimento e il giudizio di una determinata infrazione sono demandati a un’autorità amministrativa federale (cfr. art. 1 DPA).

139Cfr. art. 87 cpv. 1 LAVS (RS 831.10), art. 76 cpv. 1 LPP ( RS 831.40), art. 92 lett. b

LAMal (RS 832.10), art. 31 cpv. 1 lett. a LPC (RS 831.30), art. 105 cpv. 1 LADI

(RS 837.0); correlato disposto degli art. 23 LAFam (RS 836.2) e 87 cpv. 1 LAVS,

correlato disposto degli art. 25 LIPG (RS 834.1) e 87 cpv. 1 LAVS, correlato disposto degli art. 70 LAI (RS 831.20) e 87 cpv. 1 LAVS.

140 HOMBERGER 1993, pag. 59.

141 Cfr. art. 87 cpv. 8 LAVS, art. 76 cpv. 8 LPP, art. 31 cpv. 1 LPC, art. 92 LAMal, art. 105 cpv. 5 LADI; correlato disposto degli art. 23 LAFam e 87 cpv. 8 LAVS, correlato disposto degli art. 25 LIPG e 87 cpv. 8 LAVS, correlato disposto degli art. 70 LAI e 87 cpv. 8 LAVS.

142 La pena comminata per i reati in materia di assicurazioni sociali è la«pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere», quella comminata nell’articolo 148a AP-CP è la «pena detentiva fino a un anno o la pena pecuniaria».