Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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2.1.5.2 Rapporto con la truffa
Nella truffa (art. 146 CP) l’autore deve indurre in errore la vittima o confortarne l’errore con astuzia, tale non è il caso dell’articolo 148a AP−CP. Se la fattispecie della truffa è realizzata, va applicata la relativa disposizione poiché si tratta di un reato più grave; quella dell’articolo 148a AP−CP è una fattispecie residuale che si limita a formulare il comportamento passibile di pena non coperto dalla fattispecie della truffa. Questa variante si inserisce nell’alveo della tradizione del CP e ne rispetta la sistematica interna e la logica.
2.1.5.3 Fattispecie oggettiva
La fattispecie dell’articolo 148a capoverso 1 AP−CP prevede che l’autore induca in errore la vittima o ne conforti l’errore fornendo indicazioni non veritiere o incomplete, tacendo mutate circostanze o in altro modo. Nel principale caso d’applicazione della disposizione l’autore fornisce indicazioni non veritiere o incomplete sulla propria situazione finanziaria o personale, per esempio sulla sua situazione medica. La fattispecie menziona però anche il comportamento puramente passivo di chi sottace dei fatti, per esempio omettendo di comunicare un cambiamento di circostanze. Secondo le leggi cantonali sull’aiuto sociale, i richiedenti devono fornire informazioni complete e veritiere sulla loro situazione personale ed economica. Devono presentare i documenti necessari per l’accertamento della situazione e comunicare immediatamente i cambiamenti delle circostanze. Un classico caso di abuso è quello in cui il richiedente simula una situazione di bisogno fornendo informazioni non veritiere o incomplete, oppure sottacendo o celando una situazione di bisogno135.
L’espressione «o in altro modo» mira agli altri casi in cui vi è dissimulazione di una situazione di bisogno. La punibilità presuppone sempre l’indebito ottenimento di una prestazione (in proposito cfr. sotto). Il semplice fatto di lasciar sussistere una situazione di bisogno, o la semplice violazione dell’obbligo di migliorare la propria situazione personale o di porre rimedio al bisogno non ha per conseguenza l’indebito ottenimento di una prestazione e non realizza la fattispecie. Nemmeno è menzionata l’illecita utilizzazione di prestazioni ottenute in modo legittimo, poiché sarebbe complesso delimitare tale normativa dalle altre fattispecie penali.
Questi atti possono essere commessi contro chiunque: oltre all’amministrazione, a un’altra autorità o istituzione (federale, cantonale o comunale), possono essere ingannati anche dei terzi. Si tratta da una parte di soggetti di diritto privato che adempiono direttamente compiti amministrativi (p. es. le casse malati organizzate secondo il diritto privato nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie). Dall’altro, l’inganno può pure essere compiuto nei confronti del medico inducendolo a stabilire una diagnosi errata o un referto inesatto che permette all’autore del reato di ottenere indebitamente una prestazione.
135 SKOS, Kontrollen und Sanktionen in der Sozialhilfe, Massnahmen zur Qualitätssicherung und zur Verhinderung von Sozialhilfemissbrauch, Berna 2010, pag. 3; il documento può essere consultato in lingua tedesca all’indirizzo: http://www.skos.ch/store/pdf_d/publikationen/grundlagendokumente/Kontrollinstrumente.pdf.