Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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Non appare necessario adottare una normativa secondo cui l’autore del reato va espulso dal territorio svizzero anche nel caso in cui sia stato ripetutamente condannato a brevi pene per reati compresi nel relativo catalogo, totalizzando sull’arco di 10 anni una pena complessiva superiore a 6 mesi di pena detentiva, 180 aliquote giornaliere o 720 ore di lavoro di pubblica utilità119. Infatti, in caso di recidiva, il capoverso 2 consente al giudice di pronunciare l’espulsione dal territorio svizzero anche nei casi in cui ha pronunciato pene lievi, complessivamente inferiori a 6 mesi, a condizione che l’interesse pubblico prevalga. Proprio nei casi di recidiva, l’irrogazione di pene complessivamente inferiori a 6 mesi può far prevalere l’interesse pubblico all’espulsione.
2.1.1.3 Capoverso 3
Se infligge una pena superiore a 6 mesi per un reato contemplato nel citato catalogo, il giudice deve di regola ordinare l’espulsione.
Occorre fare eccezione a questa regola se l’espulsione dal territorio svizzero è inammissibile perché ne conseguirebbe una grave lesione dei diritti personali dell’interessato tutelati dalle garanzie dei diritti umani statuite dal diritto internazionale. Sotto questo profilo occorre innanzitutto tenere conto del diritto al rispetto della vita privata e familiare secondo l’articolo 8 CEDU e l’articolo 17 del Patto ONU II. Vanno rispettate anche le garanzie previste nella Convenzione sui diritti del fanciullo, come la considerazione dell’interesse del fanciullo secondo l’articolo 3 della convenzione, il divieto di separare il fanciullo dai genitori contro la loro volontà previsto nell’articolo 9 e il diritto a contatti personali regolari con i genitori conformemente all’articolo 10 paragrafo 2.
Secondo la giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) la CEDU non conferisce alcun diritto di entrare o soggiornare in uno Stato membro. Tuttavia, se uno straniero risiede legalmente in uno Stato membro, la sua espulsione costituisce una lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).
Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, la valutazione dell’ammissibilità della lesione di un diritto protetto dalla CEDU tiene conto di numerosi criteri120. I medesimi criteri vanno considerati anche per valutare l’eventuale lesione dell’articolo 17 del Patto ONU II.
119Cfr. rapporto del gruppo di lavoro, varianti 2–4, pag. 123 segg.
120Natura e gravità del(i) reato(i); durata del soggiorno, periodo trascorso dalla commissione
del(i) reato(i) e comportamento dell’interessato durante tale periodo; durata di un
eventuale divieto di entrata; situazione familiare dell’interessato (durata del matrimonio,
vita familiare effettiva, grado di conoscenza del partner nel momento del matrimonio, figli ed età dei figli); gravità dei problemi che il partner potrebbe dover affrontare nello Stato di destinazione, interesse e benessere di eventuali figli, occorre in particolare tenere conto di eventuali difficoltà nello Stato di destinazione; confronto tra lo Stato ospite e lo Stato di destinazione per quanto concerne i legami sociali, culturali e familiari. Per quanto concerne gli autori immigrati in giovane età o addirittura nati nel Paese dove hanno seguito l’intera formazione scolastica, la Corte EDU tiene conto anche dei seguenti criteri: conoscenze linguistiche, età nel momento dell’espulsione, parenti nello Stato di destinazione, confronto tra le possibilità di integrazione nello Stato ospite e nello Stato di destinazione.