Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine

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un’espulsione in seguito a un reato). Ma è anche ipotizzabile un aumento dell’onere, perché il maggior numero di espulsioni potrebbe accrescere le controversie giuridiche causate dalle impugnazioni contro le decisioni di esecuzione167.

Inoltre, è probabile che per i Cantoni s’inasprisca il problema dei costi correlati alla carcerazione amministrativa. Già oggi la Svizzera non dispone di sufficienti posti per la carcerazione. L’istituzione di nuovi penitenziari comporterebbe quindi un aumento importante dei costi.

Infine è possibile che il sistema relativo al soccorso d’emergenza nonché all’aiuto sociale implichi per i Cantoni oneri finanziari supplementari. Con il passaggio in giudicato di un’espulsione si estinguono tutti i diritti al soggiorno della persona straniera; tuttavia è possibile che il soggiorno in Svizzera si protragga per il periodo in cui vanno effettuati accertamenti riguardo all’eseguibilità dell’espulsione oppure in casi in cui l’espulsione non è eseguibile (p. es. a causa dell’obbligo del non respingimento). Le persone che non hanno diritto al soggiorno, non ottengono permessi di lavoro e quindi di norma non possono più provvedere al proprio sostentamento. Per questo motivo è possibile che i Cantoni dovranno assumere costi supplementari per lo meno nell’ambito delle situazioni di bisogno ai sensi dell’articolo 12 della Costituzione.

3.2.3.2 Variante 2

La variante 2 non prevede regolamentazioni esecutive che permettono di trarre conclusioni in merito alle summenzionate ripercussioni. È tuttavia possibile presumere che la variante 2 solleverà le stesse domande della variante 1. In seguito al maggior numero di persone contemplate dalla variante 2, rispetto alla variante 1, si prevede anche un considerevole aumento dell’onere per le autorità esecutive, dei costi relativi alla carcerazione amministrativa e del soccorso d’emergenza.

3.3 Rapporto con gli accordi con l’UE

È prioritario valutare quali possono essere le ripercussioni degli avamprogetti sull’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e sugli altri sei accordi bilaterali tra la Svizzera e l’Unione europea.

3.3.1 Rispetto delle prescrizioni dell’ALC

L’attuazione dell’iniziativa conformemente all’ALC presuppone che in assenza di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave dell’ordine pubblico non sia possibile infliggere l’espulsione o pronunciare il divieto d’entrata. Un disciplinamento conforme all’ALC obbliga inoltre tutte le autorità autorizzate a pronunciare misure che potrebbero limitare la libera circolazione, a esaminare i criteri in ogni singolo caso. Questo vale già per le autorità giudicanti, sia per il

167 Cfr. «Migrationsämter sind uneins», Südostschweiz.ch del 14.10.2010, consultabile all’indirizzo http://www.suedostschweiz.ch/zeitung/migrations%C3%A4mter-sinduneins, l’indirizzo è stato consultato per l’ultima volta il 16.01.2012.