Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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superiore ai sei mesi secondo la variante 1, potrebbero essere espulse dalla Svizzera in virtù della clausola d’eccezione prevista dall’articolo 66a capoverso 2 AP-CP.
3.2 Possibili ripercussioni su Confederazione e Cantoni
3.2.1 In generale
L’aumento delle espulsioni come conseguenza delle due varianti, potrebbe ripercuotersi su Confederazione e Cantoni nell’ambito dell’amministrazione, della carcerazione in vista di un rinvio coatto166 e del soccorso d’emergenza o dell’aiuto sociale.
3.2.2 Per la Confederazione
3.2.2.1 Variante 1
Nell’ambito dell’assistenza amministrativa viene talvolta chiesto all’Ufficio federale della migrazione (UFM) se l’allontanamento (previsto dalla legislazione sugli stranieri) violerebbe l’obbligo del non respingimento. Questa domanda continuerà a essere attuale anche con l’introduzione della nuova espulsione. Il conseguente onere di lavoro da quattro a sei ore (per i casi non complicati) non va trascurato.
La variante 1 invece non crea alle autorità federali un onore amministrativo supplementare legato all’ammissione provvisoria, poiché quest’ultima non può essere ordinata per le persone a cui è stata irrogata l’espulsione.
3.2.2.2 Variante 2
Il numero maggiore delle persone contemplate dalla variante 2, rispetto alla variante 1, aumenterebbe nettamente l’onore supplementare dell’UFM creato dagli accertamenti concernenti l’obbligo di non respingimento. In seguito all’assenza di un disciplinamento non è chiaro se la variante 2 implicherà un onere supplementare per le autorità federali dovuto alle ammissioni provvisorie.
3.2.3 Per i Cantoni e i Comuni
3.2.3.1 Variante 1
I Cantoni saranno tenuti a eseguire la nuova espulsione. Con la variante 1 possono scegliere se conferire tale competenza alle autorità preposte all’esecuzione delle pene, alle autorità in materia di diritto sugli stranieri o ad ambedue le autorità.
Alla luce di quanto esposto, è lecito chiedersi se le conseguenze dell’Iniziativa espulsione implicheranno un onere di lavoro superiore o inferiore per le autorità cantonali. È possibile che l’onere amministrativo diminuisca, poiché le autorità in materia di migrazione non sono più tenute ad accertare le prove nell’ambito di una procedura di allontanamento (concerne i casi in cui sarà il giudice a irrogare
166 Detta anche «detenzione amministrativa».