Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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1.1.2 Le nuove disposizioni costituzionali
Con l'accettazione dell'iniziativa, all'articolo 121 Cost. che fa parte della sezione 9 «Dimora e domicilio degli stranieri» sono stati aggiunti i capoversi 3–6; la disposizione recita attualmente10:
Art. 121
1La legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell’asilo compete alla Confederazione.
2Gli stranieri che compromettono la sicurezza del Paese possono essere espulsi.
3A prescindere dallo statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno se:
a. sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o
b. hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell’aiuto sociale.
4Il legislatore definisce le fattispecie di cui al capoverso 3. Può aggiungervi altre fattispecie.
5L’autorità competente espelle gli stranieri che perdono il diritto di dimora e ogni diritto di soggiorno secondo i capoversi 3 e 4 e pronuncia nei loro confronti un divieto d’entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni. In caso di recidiva, la durata del divieto d’entrata è di 20 anni.
6Chi trasgredisce il divieto d’entrata o entra in Svizzera in modo altrimenti illegale è punibile. Il legislatore emana le relative disposizioni.
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue11:
Art. 197 n. 8
8. Disposizione transitoria dell’art. 121 (Dimora e domicilio degli stranieri)
Entro cinque anni dall’accettazione dell’articolo 121 capoversi 3–6 da parte del Popolo e dei Cantoni, il legislatore definisce e completa le fattispecie di cui all’articolo 121 capoverso 3 ed emana le disposizioni penali relative all’entrata illegale di cui all’articolo 121 capoverso 6.
1.1.3 Il gruppo di lavoro incaricato dal DFGP
Con decisione del 22 dicembre 2010 il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha nominato un gruppo di lavoro per l’attuazione delle nuove disposizioni costituzionali relative agli stranieri che commettono reati. Questo gruppo di lavoro, composto da esperti esterni e da collaboratori
10RU 2011 1199
11RU 2011 1200