Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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dell'Amministrazione federale12, aveva segnatamente il compito di elaborare un rapporto contenente proposte di attuazione legislativa delle nuove disposizioni costituzionali e di evidenziare le ripercussioni giuridiche di tali proposte. Nel rapporto del 21 giugno 2011, all'attenzione del DFGP (rapporto del gruppo di lavoro), sono state presentate quattro varianti di attuazione delle nuove disposizioni costituzionali.
Una variante (variante1) è stata proposta dai rappresentanti del comitato d'iniziativa (in proposito cfr. sotto n. 1.51.5). La maggioranza del gruppo di lavoro ritiene che questa variante violi i principi fondamentali del diritto costituzionale e sia inoltre inconciliabile con la prassi comunemente in uso in Svizzera, secondo cui le disposizioni costituzionali devono essere interpretate conformemente al diritto internazionale.
Per le disposizioni attuative delle nuove disposizioni costituzionali la maggioranza del gruppo di lavoro propone tre varianti: due prevedono di inserirle nel Codice penale (varianti 2 e 3)13, una nel diritto degli stranieri (variante 4)14.
Oltre a contenere un catalogo dei reati, per quanto possibile limitato ai reati gravi, le tre varianti prevedono per l'espulsione dal territorio svizzero (o per la revoca dei permessi) una pena detentiva minima di 6 mesi o una pena pecuniaria minima di 180 aliquote giornaliere. Bisogna sottolineare che l’irrogazione dell'espulsione dal territorio svizzero ovvero la revoca obbligatoria dei permessi è espressamente esclusa se non sussiste una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave dell’ordine pubblico ai sensi dell'Accordo del 21 giugno 199915 sulla libera circolazione delle persone e dell'Accordo del 21 giugno 200116 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio17.
Un aspetto centrale nelle varianti proposte dalla maggioranza del gruppo di lavoro consiste nella possibilità di sospendere l'esecuzione di un'espulsione inflitta (risp. di ordinare un'ammissione provvisoria), in considerazione del divieto di respingimento secondo l'articolo 25 capoversi 2 e 3 Cost. o nei casi in cui l’espulsione non è possibile18 o non è ragionevolmente esigibile19. Se l'espulsione non è ragionevolmente esigibile per motivi personali particolarmente gravi, l'autorità
12Presidente: Prof. Heinrich Koller; rappresentanti del comitato d'iniziativa: Dr. Manuel
Brandenberg e Gregor Rutz; rappresentante della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e di polizia (CDCGP): Roger Schneeberger; rappresentante della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS): Margrith Hanselmann; rappresentante dell'Ufficio federale della migrazione (UFM): Albrecht Dieffenbacher;
rappresentante per l'Ufficio federale di giustizia (UFG): Ridha Fraoua.
13Variante 2: art. 73a segg. AP-CP; variante 3: art. 67c segg. AP-CP; Rapporto del gruppo
di lavoro, pag. 123 segg.
14Art. 62 segg. AP-LStr, Rapporto del gruppo di lavoro, pag. 129 segg.
15Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC,
RS 0.142.112.681).
16 RU 2003 2685; RS 0.632.31
17 Art. 73c AP-CP (variante 2), art. 67d cpv. 1 AP-CP (variante 3), art. 63b AP-LStr (variante 4), rapporto del gruppo di lavoro, pag. 124 segg.
18 Impossibilità per motivi che la persona interessata non può influenzare (p. es. nel caso le autorità del Paese d'origine non emettano i documenti di viaggio).
19 Inesigibilità in seguito a guerra, guerra civile, o violenza generalizzata, una situazione di emergenza medica o motivi personali gravi.