Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 41 pagine

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II, la CDF e l’ALC49, o perlomeno accetta l’eventualità di conflitti50. È inaccettabile che le nuove disposizioni costituzionali prevalgano sul diritto internazionale, in particolare sui diritti umani51. Le potenziali conseguenze risultanti da tali conflitti non sono chiaramente prevedibili52.

Secondo USI è assai improbabile che eventuali negoziati con l’UE o la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) conducano a una soluzione speciale per la Svizzera, in quanto la libera circolazione delle persone rappresenta una libertà centrale e un pilastro dell’UE. Oltre a ripercuotersi negativamente sulla flessibilità del mercato svizzero del lavoro, la denuncia dell’ALC potrebbe comportare anche quella degli altri dossier degli accordi bilaterali I (clausola ghigliottina). Secondo USI, i danni per la piazza economica svizzera sarebbero immensi e il futuro della via bilaterale sarebbe messo a repentaglio. La denuncia degli accordi di Schengen/Dublino rappresenterebbe un grande svantaggio nel settore dell’asilo (LU).

Secondo PES, l’ampio catalogo di reati e l’assenza di una pena minima sono in contraddizione con l’affermazione dei promotori dell’iniziativa secondo cui l’espulsione obbligatoria è prevista soltanto per i crimini più gravi. I reati economici non sono stati invece presi in considerazione.

L’attuazione della variante 2 porrebbe le autorità competenti dinanzi a notevoli difficoltà e cagionerebbe oneri supplementari53.

1.3 Rifiuto di entrambe le varianti o rinuncia a optare per una variante

Un numero considerevole di partecipanti rifiuta entrambe le varianti. Anche la variante 1 presenta gravi lacune ed è soltanto una forma mitigata della variante 254.

Il rifiuto si fonda soprattutto sulla critica secondo cui entrambe le varianti non possono essere attuate in modo conforme alla Costituzione55, in quanto violano in particolare il principio della proporzionalità56. Sono inoltre discriminatorie57: da un lato, perché la sanzione non si basa anzitutto sulla gravità del reato, bensì sulla nazionalità58; dall’altro, perché l’espulsione dal territorio svizzero punisce doppiamente gli stranieri59.

Entrambe le varianti sono respinte anche perché (almeno in parte) non possono essere attuate in conformità con il diritto internazionale60. Soprattutto la variante 2 non è compatibile con diritti fondamentali della CEDU nonché del Protocollo aggiuntivo n. 7 alla CEDU, del Patto ONU II e della CDF61. Inoltre, per entrambe le varianti l’UNHCR ha manifestato dubbi in merito al rispetto delle disposizioni della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e del

divieto di respingimento.

49 AR, BE, BL, BS, GL, PES, CAIS, USI, Secondas, SKF, UCS, UNIGE; NKS e FSPI per quanto concerne la CDF. 50 LU, PBD. 51 BE, LU, TS. 52 BE, LU. 53 AR, GE, GL. 54 Amnesty, SBA, USS. 55 PS, Amnesty, Caritas, GDS, FIMM, ACES, SBA, FCPS, OSAR, SFR, Sosf. 56 PS, Amnesty, Caritas, FIMM, ACES, FSA, SBA, OSAR, Unia. 57 FIMM, CRS, Unia. 58 ACES, USS. 59 ACES, FCPS, OSAR, UNHCR, Unia. 60 GE, PS, Amnesty, Caritas, CFM, FIMM, GDS, ACES, FCPS, OSAR, SFR, CRS, Unia. 61 Amnesty, Caritas, ACES, FSA, SBA, FCPS, SFR, USS, Unia; GDS con motivazione dettagliata concernente l’art. 8 CEDU.