Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine

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diretta di un impegno di politica estera o di un obbligo di diritto internazionale della Svizzera non esclude a priori la via giudiziaria94. La questione della protezione giuridica o dei rimedi giuridici corretti dipende dalle esigenze poste alla decisione: se un atto di assistenza amministrativa necessita di una decisione formale, occorre in linea di massima ammettere il ricorso. Anche se (o proprio perché) l’articolo 83 lettera h non ammette il ricorso dinnanzi al Tribunale federale contro le decisioni concernenti l’assistenza amministrativa95, possono sorgere importanti questioni giuridiche96. Le incertezze in merito all’impugnabilità delle decisioni emanate in virtù della nuova legge vanno chiarite da una disposizione esplicita. Come illustrato nel commento all’articolo 26, il ricorso sarà ammissibile dinnanzi al Tribunale amministrativo federale, che deciderà in modo definitivo; per i motivi sopra esposti non sarà pertanto possibile impugnare le decisioni del Tribunale amministrativo federale dinnanzi al Tribunale federale.

Modifica della legge sui revisori

Nella prassi dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) è emersa la necessità di adattare le basi legali della cooperazione con l’estero. Le trattative con le organizzazioni omologhe americane ed europee hanno evidenziato che le disposizioni originariamente previste sull’assistenza amministrativa e sui compiti dell’ASR non rispondono in modo sufficiente alle questioni che si presentano nella prassi. Per tale motivo il presente avamprogetto propone di adeguare le pertinenti disposizioni della legge sui revisori.

Modifica del Codice penale

La versione tedesca dell’articolo 271 CP parla di «Bewilligung» Il termine è ambiguo in quanto il Codice penale non può costituire la base legale per una siffatta «Bewilligung». La versione tedesca dell’avamprogetto usa pertanto il termine «Berechtigung», che può risultare da una norma o da una decisione. Tale chiarimento è ripreso anche nel CP. La questione non si pone nella versione italiana.

Modifica della legge federale sul diritto penale amministrativo

Le nuove regole sulla notificazione rendono necessario un adattamento della legge federale sul diritto penale amministrativo. Nel contempo cogliamo l’occasione per armonizzare la legge con le disposizioni del Codice di procedura penale.

94 Sentenza del Tribunale federale del 10 ottobre 2005 (1A.173/2005 und 1A.203/2005), consid. 3.3 «Non tutte le trasmissioni di informazioni a un’autorità straniera fanno parte degli atti governativi; nella maggior parte dei casi di assistenza – giudiziaria o amministrativa – le relazioni con l’estero sono senz’altro in gioco, ma le decisioni prese a tale proposito si iscrivono nell’ambito delle relazioni convenzionali prestabilite e non rivestono alcun carattere politico marcato che giustifichi la sottrazione a qualsiasi controllo giudiziario.» (traduzione).

95 Cfr FF 2001 3764, pag. 3880. Questo nuovo motivo di esclusione intende permettere una rapida esecuzione delle misure di assistenza che il Consiglio federale ha motivato come segue: «Si tratta qui di uno strumento considerevole di cui dispone la Svizzera in un settore in cui il nostro Paese è sottoposto a forti pressioni a livello internazionale».

96 Il problema diventa più arduo dal momento che – al contrario di quanto previsto per l’assistenza amministrativa – per l’assistenza giudiziaria in materia penale l’art. 84 LTF ammette il ricorso al Tribunale federale se si tratta di misure particolarmente incisive (estradizione, sequestro, ecc.) o di un caso particolarmente importante; sono considerati casi particolarmente importanti gravi carenze procedurali all’estero.