Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
Mentre secondo il diritto vigente queste violazioni della sovranità possono essere perseguite soltanto a posteriori (art. 271 e 273 CP), le misure da prevedere devono contribuire a impedire queste ingerenze o a limitarne preventivamente la portata. A tal fine, oltre al diritto penale, vanno previsti anche altri strumenti. Oggi, per difendersi dalla minaccia di siffatte ingerenze nella sovranità territoriale della Svizzera da parte di ordinamenti giuridici stranieri, il Consiglio federale può appellarsi all’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost., RS 101). Questo strumento di difesa previsto dalla Costituzione, la cui procedura è descritta all’articolo 7e della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA, RS 172.010), continuerà ovviamente a essere a disposizione del Consiglio federale nei casi in cui la tutela di interessi importanti della Svizzera lo esiga. Il presente avamprogetto prevede tuttavia esplicitamente nelle legge determinati strumenti quali il divieto di trasmettere informazioni o il blocco dell’accesso a documenti in formato elettronico. In tal modo s’intendono impedire o limitare le violazioni della sovranità.
Nella dottrina e nella prassi delle autorità federali è incontestato che, per difendersi dalla minaccia di ingerenze nell’ordinamento giuridico svizzero da parte di ordinamenti giuridici esteri, il Consiglio federale può fondarsi in particolare sull’articolo 184 capoverso 3 Cost. In virtù del suo ampio campo d’applicazione, questa disposizione può essere addotta anche per dichiarare ammissibile in un caso concreto un atto di cooperazione con un’autorità straniera. La tutela prevista dalla Costituzione è tuttavia applicabile soltanto in situazioni particolari e nel caso dell’articolo 185 capoverso 3 solo in caso di minacce gravi, imminenti e impellenti che presentano un carattere unico o che non sono prevedibili (o che non sono state previste) e se lo esige la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera. Eventuali provvedimenti di difesa vanno inoltre limitati nel tempo. I principi dello Stato di diritto impongono la creazione di basi legali formali per la difesa degli interessi della Svizzera da situazioni di minaccia concrete e non uniche. Il presente avamprogetto intende realizzare questo obiettivo.