Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine

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«accessorio», «componenti» e «materiali», «documento», «fabbricazione», «contraffazione» e «vittima» (art. 4).

Sul piano del diritto penale materiale, la Convenzione esige la punibilità della fabbricazione di contraffazioni (art. 5), della fornitura, dell’offerta di fornitura e del traffico di contraffazioni (art. 6), della falsificazione di documenti (art. 7), della produzione e della fornitura non autorizzata di agenti terapeutici nonché dell’immissione sul mercato dei dispositivi medici che non rispettano i requisiti di conformità (art. 8). Essa prevede inoltre un quadro di cooperazione nazionale (art.

17) e internazionale (art. 22) per il tramite dei vari settori amministrativi.

La Convenzione prevede misure di prevenzione per i settori pubblico e privato (art. 18) e misure di protezione delle vittime (art. 19 e segg). È altresì contemplata l’istituzione del Comitato delle Parti incaricato di sorvegliare l’applicazione della Convenzione da parte degli stati firmatari (art. 23 e seg.).

1.3 Valutazione della Convenzione

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione di prodotti medicali e reati simili comportanti minacce alla salute pubblica è il primo accordo internazionale in materia pronto all’attuazione. La Convenzione si concentra sulla protezione della salute, escludendo espressamente le questioni legate alla proprietà intellettuale, poiché essa è già sufficientemente tutelata a livello nazionale e internazionale.

Nell’ambito del commercio di agenti terapeutici contraffatti e reati simili spesso si opta deliberatamente per vie di trasporto tortuose attraverso diversi Paesi, per cancellare le tracce e sfruttare le lacune tra gli Stati a livello di scambio d’informazioni. Uno dei punti su cui si concentra la Convenzione è quindi il miglioramento della cooperazione internazionale e della cooperazione tra le autorità nazionali e le industrie colpite dalla contraffazione di agenti terapeutici. Un altro accento è l’ampliamento delle possibilità di sorveglianza nel corso delle indagini. Con uno scambio d’informazioni più celere e strumenti supplementari è possibile accrescere l’efficienza delle indagini nei confronti di presunti contraffattori di agenti terapeutici anche al di là delle frontiere nazionali.

Con la legge del 15 dicembre 200022 sugli agenti terapeutici (LATer) e le relative ordinanze, la Svizzera dispone già di una buona base giuridica per il perseguimento di contraffattori di agenti terapeutici. Inoltre, nella prassi si è già affermato per esempio il principio di un unico punto di contatto nazionale preposto al coordinamento (Single Point of Contact23). Questo punto di contatto dovrebbe ora essere ancorato a livello di legge. Tuttavia, per poter applicare la Convenzione nella sua interezza, occorrono ancora alcuni adeguamenti o integrazioni sia nella legge sugli agenti terapeutici sia nel Codice di procedura penale.

Vi sono voci critiche che, pur riconoscendo le buone intenzioni di un accordo internazionale come la Convenzione Medicrime, temono tuttavia che la sua applicazione comporti conseguenze indesiderate sul commercio legale di agenti terapeutici24.

22 RS 821.21

23 Cfr. n. 2.5, commenti all’articolo 17 della Convenzione.

24 Cfr. p.es. Amir Attaran, Roger Bate: Why and How to Make an International Crime of Medicine Counterfeiting (Journal of International Criminal Justice (2011) e A counterfeit treaty: great idea, wrong implementation (Lancet, 2010).