Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine

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che oggi ordinano medicamenti presso aziende serie potrebbero ancora solo importarli personalmente nel traffico viaggiatori;

- un divieto complicherebbe l’accesso a medicamenti in casi più che legittimi, per esempio se una persona residente temporaneamente in Svizzera esaurisse i medicamenti personali che ha portato con sé (dose mensile) potrebbe assicurare il proseguimento del trattamento solo con un acquisto personale all’estero (altra dose mensile) o facendosi prescrivere il farmaco da un medico svizzero e incaricando una farmacia svizzera di importarlo;

- per attuare in maniera efficace un simile divieto, la dogana, almeno in una prima fase, dovrebbe controllare un numero superiore di pacchi rispetto ad oggi.È prevedibile che ciò comporterebbe un sensibile aumento delle procedure giuridico-amministrative, con un corrispondente onere di lavoro supplementare per le autorità esecutive, il cui impiego di risorse andrebbe adeguato di conseguenza, a meno che non siano possibili semplificazioni delle procedure relative alle misure amministrative applicate oggi.

- la soppressione dell'accertamento che la quantità importata corrisponda al proprio bisogno dell’importatore, rappresenta solo una semplificazione relativa, in quanto non risolverebbe la problematica molto frequente della qualificazione di singoli prodotti (medicamenti, stupefacenti, integratori alimentari, metodi dopanti ecc.).

I partecipanti alla consultazione sono invitati a esprimersi sulla questione della necessità di limitare come descritto l’importazione da parte di privati. Il Consiglio federale verificherà nuovamente le circostanze dopo aver preso conoscenza dei pareri inoltrati e se necessario, a prescindere dalla Convenzione Medicrime, proporrà una regolamentazione corrispondente prevedibilmente nell’ambito delle disposizioni d’esecuzione sulla revisione in corso della LATer32. Dovrà inoltre verificare la possibilità di semplificare l’esecuzione alla frontiera (eventualmente mediante un adeguamento della procedura relativa alle misure amministrative), ovviamente nel rispetto dei pertinenti diritti costituzionali dei diretti interessati.

2 Disposizioni della Convenzione e loro relazioni con il diritto svizzero

2.1 Preambolo

Nel preambolo alla Convenzione viene tra l’altro segnalata la sua relazione con la Convenzione europea sui diritti umani, poiché gli atti criminali e pericolosi in relazione con la contraffazione di agenti terapeutici privano i pazienti delle necessarie cure mediche, mettendo quindi a repentaglio la loro salute o causandone perfino la morte.

Inoltre, viene esplicitamente menzionato che la Convenzione non si prefigge di trattare questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale.

32 Il messaggio concernente la revisione ordinaria della LATer è stato approvato il 7 novembre 2012 dal Consiglio federale (FF 2013 1).