Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine
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fenomeno che mette in pericolo la salute e il benessere dei consumatori – stia inondando i mercati per i produttori legali, arrecando danno alla reputazione dei marchi, causando distorsioni nella concorrenza, penalizzando l’occupazione e riducendo gli introiti fiscali17. Inoltre, il 30 marzo 2007, essa ha adottato un rapporto sulla necessità di una convenzione del Consiglio d’Europa relativa alla soppressione della contraffazione e del traffico di prodotti contraffatti18. Dal 2007 a settembre 2009, due gruppi di esperti incaricati dal Comitato europeo per i problemi della criminalità (CDPC) hanno redatto i testi della convenzione e del rapporto esplicativo, poi adottati dal Comitato dei ministri in data 9 dicembre 2010.
Il 10 giugno 2011, il Consiglio federale ha deciso di siglare la convenzione nei più brevi tempi possibili, tant’è che il documento è stato firmato, congiuntamente a undici altri Stati19, il 28 ottobre 2011 in appendice a una conferenza dedicata alla «criminalità farmaceutica» tenutasi a Mosca. La Convenzione può essere sottoscritta e ratificata anche dagli Stati non membri del Consiglio d’Europa. Essa entrerà in vigore non appena cinque Stati, tre dei quali membri del Consiglio d’Europa, l’avranno ratificata. Finora solo l’Ucraina e la Spagna l’hanno ratificata.
1.2 Tenore della Convenzione
Il campo d’applicazione materiale della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione di prodotti medicali e reati simili comportanti minacce alla salute pubblica (Convenzione Medicrime) è chiaramente e unicamente la salute pubblica. La Convenzione non verte espressamente sui diritti di proprietà intellettuale20. La Convenzione indica la definizione di vari termini utilizzati: «agente terapeutico»21, «medicamento», «sostanza attiva», «sostanza ausiliaria», «dispositivo medico»,
17Raccomandazione 1673 (2004), La contraffazione : problemi e soluzioni
http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta04/FREC1 673.htm / Raccomandazione 1793 (2007), Necessità di una convenzione del Consiglio d’Europa relativa alla soppressione della contraffazione e del traffico di prodotti contraffatti:
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta07/frec1 793.htm / Recommandation 1794 (2007), Qualità dei medicamenti in Europa:
http://assembly.coe.int/mainf.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta07/frec1 794.htm.
18Doc. 11227, Necessità di una convenzione del Consiglio d’Europa relativa alla soppressi-
one della contraffazione e del traffico di prodotti contraffatti:
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11227.htm.
19La Convenzione è stata siglata da Germania, Austria, Finlandia, Francia, Islanda, Israele,
Italia, Portogallo, Russia, Svizzera, Ucraina e Cipro. Successivamente da Liechtenstein (4 novembre 2011), Lussemburgo (22 dicembre 2011), Danimarca (12 gennaio 2012), Turchia (29 giugno 2012), Belgio (24 luglio 2012) Armenia e Moldavia (20 settembre 2012), Spagna (8 ottobre 2012), Guinea (10 ottobre 2012), Marocco (13 dicembre 2012) e Ungheria (26 settembre 2013). Ucraina e Spagna hanno già ratificato la Convenzione (20 agosto 2012 e 5 agosto 2013).
20Vedi preambolo e articolo 3 della Convenzione nonché commenti del Consiglio d’Europa
alla Convenzione Medicrime, Preambolo, punto 15 e articolo 1, punto 20.
21Le versioni originali inglese e francese della Convenzione utilizzano come iperonimo di
«agente terapeutico» il termine «medical product» o «produit médical». Nella traduzione tedesca della Convenzione elaborata congiuntamente con la Germania e l’Austria si è rinunciato a introdurre un iperonimo, in quanto la legislazione comunitaria non conosce un iperonimo di «agente terapeutico». Inoltre il termine di «Heilmittel» utilizzato in Svizzera viene impiegato nel diritto tedesco nel senso di prestazioni mediche come fisioterapia o ergoterapia. Nel presente Rapporto esplicativo vengono utilizzate le nozioni in uso nella legislazione svizzera in materia (tedesco: «Heilmittel», francese: «produit thérapeutique», italiano: «agente terapeutico»).