Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine
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1.5 Importazione di medicamenti non omologati da parte di persone singole
La legge sugli agenti terapeutici prevede che per principio possano essere importati unicamente i medicamenti omologati e quelli non soggetti all’obbligo di omologazione (art. 20 cpv. 1 LATer). Tuttavia il Consiglio federale può autorizzare l’importazione, in piccole quantità, di medicamenti non omologati, pronti per l’uso, da parte tra l’altro di persone singole per il consumo proprio (art. 20 cpv. 2 LATer). Il Consiglio federale ha previsto una simile possibilità e consentito a persone singole di importare tali medicamenti in piccole quantità necessarie per l’uso proprio (cfr. art. 36 dell’ordinanza del 17 ottobre 200130 sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti, OAM). Per piccole quantità s’intende la dose di medicamento necessaria per un mese.
Negli ultimi anni il commercio di medicamenti su Internet si è diffuso in maniera massiccia. Stando alle stime dell’Istituto, in Svizzera giungono circa 100 000 pacchi con medicamenti destinati a privati e si presume che circa la metà contengano medicamenti in quantità superiori a quelle autorizzate dalla legge, contraffatti o di scarsa qualità.
L’attuazione della Convenzione Medicrime non implica alcuna restrizione delle attuali norme d’importazione applicabili alle persone singole. Gli interventi parlamentari presentati negli anni scorsi31 mostrano però che il disciplinamento vigente è sempre più spesso oggetto di discussioni e ci si chiede se non sarebbe necessario introdurre un inasprimento a tutela della salute dei consumatori.
Sarebbe pensabile limitare l’importazione di medicamenti pronti per l’uso non omologati al trasporto personale attraverso la dogana, vietando così l’importazione per posta o per corriere.
Una simile restrizione si giustificherebbe per i seguenti motivi:
- i consumatori che desiderano importare medicamenti dall’estero non sono in grado di valutare se si tratta di una fonte seria e affidabile oppure se rischiano di ordinare medicamenti contraffatti;
- consentirebbe di evitare conseguenze per la salute (complicazioni o effetti secondari) dovute a medicazioni inadeguate o all’assunzione di medicamenti di scarsa qualità e i costi che ne derivano;
- l’attuale esecuzione alla frontiera verrebbe semplificata, in quanto l’attuazione di un divieto d’importazione tramite invio postale o per corriere sarebbe meno oneroso dell’attuale regolamentazione (verrebbe abolito l’accertamento della quantità autorizzata);
- l’approvvigionamento di medicamenti non verrebbe compromesso in quanto rimarrebbero in vigore la possibilità d’importazione da parte degli operatori sanitari e l’importazione personale nel traffico viaggiatori.
La restrizione sarebbe invece da evitare per i seguenti motivi:
- i consumatori devono poter continuare a decidere liberamente e sotto la propria responsabilità, se ordinare medicamenti all’estero oppure no. Coloro
30 RS 812.212.1
31 Cfr. n. 1.1 al termine del capitolo «Sguardo generale».