Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine

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parti lese. All’occorrenza, quindi, per contrastare efficacemente la criminalità farmaceutica sarebbe opportuno il ricorso a misure investigative segrete, come la sorveglianza del traffico di e-mail oppure, in casi particolarmente gravi, la sorveglianza del traffico telefonico. Il controllo degli scambi di informazioni tra gli autori dei reati in questione, per esempio, potrebbe consentire di rilevarli in modo molto più efficiente già in fase di preparazione. L’acquisizione segreta di informazioni permette di intervenire in flagranza di reato o in tempi molto brevi dopo la sua perpetrazione, se non perfino di impedire che venga commesso.

Anche il fattore della globalizzazione della criminalità farmaceutica impone un ampliamento dello strumentario investigativo: diversi Stati europei (p. es. Germania e Inghilterra) hanno già deciso di autorizzare misure di indagine segrete nella lotta su questo terreno. In futuro, le autorità elvetiche saranno sempre più confrontate con rogatorie provenienti da questi Paesi, ma potrebbero non poter lavorare con gli stessi strumenti a disposizione delle autorità degli Stati roganti. Va inoltre segnalato che, nell’odierno regime legale, le autorità istruttorie penali svizzere non sono autorizzate ad accettare dati acquisiti all’estero mediante sorveglianza del traffico postale o di telecomunicazione.

Autorizzare la sorveglianza del traffico postale e delle telecomunicazioni anche nel settore della criminalità farmaceutica, segnatamente mediante strumenti segreti di indagine, significa anche favorire l’attuazione della Mozione Parmelin «Inasprimento delle sanzioni per il traffico e la contraffazione di medicamenti» (10.3786), la quale postula che la lotta contro questi reati venga intensificata a tutti i livelli.

Alla luce della crescente criminalità farmaceutica si rende urgentemente necessario introdurre l’articolo 86 capoverso 2 LATer nei cataloghi di reati degli articoli 269 capoverso 2 e 286 capoverso 2 CPP e allinearlo con gli articoli 19 capoverso 2 e 20 capoverso 2 della legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup)55 già contenuti nei citati cataloghi dei delitti: infatti, le indagini su reati in relazione ad agenti terapeutici sono altrettanto onerose e complesse di quelle svolte sul terreno degli stupefacenti. Parallelamente, il business delle contraffazioni di agenti terapeutici ha denotato negli ultimi anni una forte crescita sul piano mondiale, tanto da esercitare una grande attrazione sulla criminalità organizzata. Un business che propone indubbi vantaggi rispetto al traffico illegale di stupefacenti: per esempio la facilità di procurarsi talune materie prime, il carattere piuttosto mite delle pene, il rischio più contenuto di perdite a seguito di confische e la prospettiva di guadagni molto più elevati. Uno scenario sul quale, non da ultimo, pesano i gravi rischi per la salute che gli agenti terapeutici contraffatti implicano e che potenzialmente possono investire l’intera popolazione (per esempio nel caso dei vaccini).

Con la sorveglianza del traffico postale e delle telecomunicazioni, oppure attraverso indagini mascherate, in taluni casi è possibile evitare o limitare perquisizioni al domicilio di presunte persone sospette qualora appunto i sospetti a loro carico non dovessero trovare conferma. Inoltre, lo strumento della sorveglianza del traffico postale e delle telecomunicazioni – oltre che ad assolvere in primo luogo la sua funzione nell’acquisizione di prove – può servire anche a impedire la reiterazione di reati in caso di comportamenti recidivi, cosa che può rivelarsi di estrema importanza in presenza di elevati rischi per la salute (art. 86 LATer).

55 RS 812.121