Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine

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minaccia astratta indotta dai reati compiuti per mezzo di agenti terapeutici e, dall’altra, attraverso un inasprimento del regime di pene52.

I reati intenzionali che mettono concretamente a rischio la salute di esseri umani rappresentano tutti dei crimini o dei delitti. Ne consegue che l’estradizione è possibile in ogni caso, sia in applicazione della Convenzione europea sull’estradizione del 13 dicembre 195753 che di altri trattati in materia siglati dalla Svizzera.

Il capoverso 2 impone agli Stati contraenti di adottare le necessarie misure legislative e di altra natura affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili ai sensi dell’articolo 11 siano passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti sanzioni pecuniarie penali o non penali, ed eventualmente altre misure, come il divieto temporaneo o definitivo di esercitare un’attività commerciale.

Le possibilità offerte dal diritto svizzero sono riportate nel commento all’articolo 11 della Convenzione.

Il capoverso 3 impone alle parti di adottare le necessarie misure legislative e di altra natura al fine di consentire il pignoramento e la confisca di agenti terapeutici, sostanze attive e sostanze ausiliarie, componenti, materiali e accessori così come merci, documenti e altre strumentazioni utilizzate per commettere i reati contemplati dalla Convenzione o facilitarli, oppure proventi derivanti da tali reati o proprietà di valore equivalente a tali proventi. Le parti devono parimenti adottare le misure necessarie che consentano di provvedere alla distruzione di agenti terapeutici, sostanze attive, sostanze ausiliarie, componenti, materiali e accessori confiscati che costituiscano l’oggetto di un reato contemplato dalla Convenzione nonché di prendere ogni altra misura appropriata in risposta a violazioni accertate, al fine di prevenire futuri reati.

Tutte queste misure sono previste dal Codice penale svizzero e sono applicabili nel quadro di procedure volte a perseguire i reati contemplati dalla Convenzione. Ai sensi dell’articolo 69 capoverso 1 CP, il giudice deve disporre la confisca di oggetti che sono serviti o dovrebbero servire a commettere un reato oppure che ne sono il frutto, qualora tali oggetti compromettano la sicurezza delle persone. Il giudice può altresì ordinare che gli oggetti confiscati siano distrutti o messi fuori uso. Questa disposizione riguarda tutti i prodotti e gli oggetti in relazione con i reati in questione. Ad esempio, una macchina usata per fabbricare pastiglie oppure una stampante utilizzata esclusivamente per realizzare imballaggi o etichette di prodotti illegali possono essere confiscate e distrutte. L’articolo 70 CP permette di confiscare valori patrimoniali da ascrivere a reati oppure destinati a persuadere o ricompensare l’autore di un reato, purché essi non debbano essere restituiti alla parte lesa. L’articolo 71 CP consente al giudice di disporre un risarcimento a favore dello Stato se i valori patrimoniali da confiscare non sono più disponibili. Inoltre, il Codice penale accorda al giudice la facoltà di disporre il divieto di esercizio di una professione (art. 67), la pubblicazione della sentenza (art. 68) e l’iscrizione al casellario giudiziale (art. 365 ss.).

Di conseguenza, nessuna modifica legislativa si rende necessaria per rispettare l’articolo 12 della Convenzione.

52Cfr. messaggio del 7 novembre 2012 concernente la modifica della legge sugli agenti

terapeutici (FF 2013, in particolare p. 47 seg.)

53 RS 0.353.1