Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine
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dell’articolo 20 capoverso 3 CPP. A tale proposito non si rendono quindi necessari adeguamenti della LATer.
Articolo 90a (nuovo) Misure di sorveglianza segrete
Capoverso 1
Come già accennato, l’articolo 16 capoverso 2 della Convenzione prevede, accanto alla possibilità di inchieste mascherate, anche quella di svolgere indagini finanziarie, di effettuare forniture sorvegliate nonché di adottare altri particolari metodi di indagine. Nel CPP questi strumenti sono già contemplati: per esempio per quanto attiene all’accertamento della posizione di persone o cose (art. 280 lett. c), l’osservazione (art. 282 seg.), la sorveglianza di relazioni bancarie (art. 284 seg.) e l’indagine in incognito (art. 298a–298d). Tali strumenti non sono limitati a determinati reati e in parte non richiedono una preventiva autorizzazione di un giudice dei provvedimenti coercitivi. Possono pertanto essere impiegati nell’ambito di indagini riguardanti la criminalità farmaceutica da parte delle autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni che applicano il CPP (cfr. art. 1 cpv. 1 CPP). Ciò non vale tuttavia per le procedure che l’Istituto o l’Amministrazione federale delle dogane svolge a norma delle disposizioni del DPA (cfr. art. 90 cpv. 1 LATer): in base all’elencazione dei provvedimenti coattivi citati nell’articolo 45 capoverso 1 DPA e dalla sistematica della sezione seconda «Inchiesta» (cfr. art. 37–61 DPA, in particolare i rimandi degli articoli 46–60 DPA) la dottrina conclude in parte che difficilmente le misure di sorveglianza segrete possono essere disposte sulla base del DPA, in particolare se – precedentemente al loro inserimento in un catalogo dei reati o al momento della messa in atto – richiedono l’autorizzazione da parte di un giudice dei provvedimenti coercitivi61.
L’esigenza dell’Istituto e dell’Amministrazione federale delle dogane di ricorrere a una di queste misure «più morbide» di sorveglianza segreta nel quadro delle indagini da essi condotte è tuttavia evidente. Ciò vale soprattutto per le osservazioni in incognito di persone e cose in luoghi accessibili al pubblico nonché per gli acquisti fittizi di medicamenti (presumibilmente non autorizzati o non conformi all’autorizzazione). È perciò previsto di accordare all’Istituto e all’Amministrazione federale delle dogane la competenza di eseguire o di ordinare (specie nel caso delle polizie cantonali) osservazioni (art. 282–283 CPP) e indagini in incognito (art. 298a–298d CPP); in altre parole, tale competenza riguarda i due strumenti di indagine segreti che non richiedono la preventiva autorizzazione da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi. Per contro, qualora si renda necessaria la sorveglianza di un trasporto di medicamenti presumibilmente contraffatti, ai sensi del nuovo articolo 90a capoverso 2 LATer, l’Istituto o l’Amministrazione federale delle dogane dovrà chiedere al MPC di cedergli l’intera procedura se concorda con la misura coattiva da adottare e se il giudice dei provvedimenti coercitivi autorizza questa misura.
61 Cfr. a tale proposito Eicker/Frank/Ackermann, «Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht», p. 191.