Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine

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cui all’articolo 19 capoverso 2 LSTup59. In tal modo è altresì possibile fondarsi sulla giurisprudenza che decorre dal diritto sugli stupefacenti. Rispetto al disegno del Consiglio federale del 7 novembre 201260, risultano gli adeguamenti seguenti:

- La lettera a è riformulata e comprende infrazioni che possono mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone.

- Nella lettera b è introdotto un reato supplementare, ossia l’azione in qualità di membro di una banda dedita all’esercizio continuato del commercio illegale di medicinali.

- La lettera c, infine, corrisponde alla lettera b del disegno del Consiglio federale del 7 novembre 2012 (atto perpetrato a titolo professionale).

Articolo 90 capoverso 3 (nuovo)

Le violazioni alla legge sugli agenti terapeutici nell’ambito di competenza dei Cantoni devono essere perseguite dalle autorità penali cantonali (art. 90 cpv. 2 LATer). In tale ambito rientrano tutti i compiti direttamente assegnati ai Cantoni oppure non esplicitamente affidati alla Confederazione (art. 83 cpv. 1 LATer). I principali di essi sono rappresentati dal rilascio di autorizzazioni per l’ultimo stadio del commercio di medicamenti (dispensazione) a farmacie pubbliche, medici dispensanti e ospedali, incluso il loro controllo, nonché il perseguimento penale di persone che dispensano questi medicamenti senza tale autorizzazione (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. f e art. 30 LA-Ter). Tuttavia, è nella natura delle cose che le violazioni alla legge sugli agenti terapeutici da parte dei medesimi autori non riguardi solo l’ultimo stadio della distribuzione (dispensazione), ma anche quello antecedente (commercio all’ingrosso) e/o l’importazione/esportazione di prodotti contraffatti nonché eventualmente la loro fabbricazione. All’Istituto compete il rilascio di autorizzazioni od omologazioni per tutte queste attività nonché il loro controllo (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. f e art. 5 cpv. 1, art. 9 cpv. 1, art. 18 cpv. 1 lett. a e art. 28 cpv. 1 LATer). In tali casi, nel settore del perseguimento penale, può esistere una concorrenza di competenze tra la Confederazione e i Cantoni: un conflitto che può ampiamente essere risolto ai sensi dell’articolo 20 capoverso 3 DPA, disponendo che la Confederazione possa delegare il procedimento alla competente autorità cantonale di perseguimento legale, con il suo benestare, qualora si stia già occupando del caso e sussista uno stretto legame oggettivo tra i due procedimenti. Non è invece possibile una delega in senso inverso (dall’autorità cantonale alla Confederazione), ma le esperienze pratiche indicano che ciò si rivelerebbe opportuno in determinati casi (p. es. importazione illegale di medicamenti non autorizzati e loro successiva riesportazione per l’avvio di attività di smercio all’estero, con fornitura diretta a singoli consumatori finali in Svizzera). Con la proposta di aggiungere un nuovo capoverso 3 all’articolo 90 LATer s'intende creare la base per una tale possibilità «inversa» di delega dall’autorità cantonale alla Confederazione.

Nei futuri casi in cui perseguimenti penali nel raggio di competenza dell’Istituto o dell’Amministrazione federale delle dogane dovranno essere trasferiti al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), sia tassativamente (cfr. nuovo art. 90a cpv. 2 e 3 LATer), sia a seguito di accordo tra queste autorità (cfr. nuovo articolo 90b cpv. 1 LATer), una tale possibilità di delega è possibile ai sensi delle relative disposizioni

59 Ad eccezione dell'art. 19 cpv. 2 lett. d LSTup, irrilevante nel contesto della LATer.

60 FF 2013 109 segg. e 152