Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine
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2.4 Capitolo III: Indagini, azione penale e diritto procedurale
Articolo 15 Apertura e proseguimento della procedura
Questo articolo impone alle parti di adottare le necessarie misure legislative e di altra natura affinché le indagini e i perseguimenti relativi ai reati contemplati dalla Convenzione non siano subordinati a una querela e che la procedura possa proseguire anche in caso di ritiro di una querela.
I reati definiti agli articoli 86 e seg. LATer di cui le autorità competenti per l’esecuzione vengono a conoscenza sono perseguiti d’ufficio, senza necessità di alcuna querela (art. 30 e seg. CP). Pertanto, il diritto svizzero risponde a questa esigenza della Convenzione.
Articolo 16 Indagini penali
Prescrizioni della Convenzione
Il capoverso 1 prevede che gli Stati contraenti adottino le misure necessarie ad assicurare la specializzazione delle persone, delle unità o dei servizi preposti allo svolgimento di indagini penali nel campo della lotta alla contraffazione di agenti terapeutici nonché a reati simili che comportano una minaccia per la salute pubblica, oppure la formazione di persone a tale scopo; in questo ambito rientrano anche le indagini finanziarie. Le unità o i servizi devono disporre di adeguate risorse (finanziarie e di personale).
In Svizzera, gli attori principali nel quadro di procedure penali inerenti al settore degli agenti terapeutici sono l’Istituto, le autorità doganali, Fedpol nonché le autorità cantonali competenti in materia di perseguimento penale, di polizia e di sanità (farmacisti cantonali, veterinari cantonali, medici cantonali). Ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 197454 sul diritto penale amministrativo (DPA), i collaboratori dell’Istituto e dell’Amministrazione federale delle dogane addetti a eseguire interrogatori a verbale, ispezioni oculari e provvedimenti coattivi devono essere specialmente istruiti a tal fine. Queste condizioni sono adempiute da parte delle autorità di perseguimento penale e di polizia, così come dall’Istituto e dall’Amministrazione federale delle dogane.
Per contro, l’Istituto non può garantire la competenza tecnica specifica in materia finanziaria e informatica. Dover assumere propri specialisti in questi settori andrebbe oltre le proprie possibilità e il proprio mandato di autorità competente per la sicurezza degli agenti terapeutici. Per questo l’Istituto deve potersi affidare a specialisti e collaboratori esterni per far fronte a compiti come la valutazione di documenti contabili e in particolare, il salvataggio e l’analisi di consistenti archivi di dati. Per poter garantire questi compiti è necessario adeguare la LATer (vedi commenti al nuovo art. 90c LATer).
Per contro, l’Istituto dispone della competenza tecnica specifica in materia di agenti terapeutici (in particolare conoscenze scientifiche di preparati, analisi di laboratorio). A loro volta, Fedpol e le autorità cantonali di perseguimento penale e di polizia
54 RS 313.0