Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine
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possono fare leva sulla loro esperienza nel settore degli stupefacenti, poiché i metodi di indagine e le problematiche presentano sostanziali analogie con quelli del settore degli agenti terapeutici (ricerca di prodotti, indagini sui flussi finanziari). Come in passato, l’Istituto offrirà a queste autorità la necessaria formazione sulle particolarità delle indagini nel contesto specifico degli agenti terapeutici. Inoltre, le autorità cantonali possono valersi del bagaglio di conoscenze delle loro proprie autorità sanitarie (segnatamente i farmacisti cantonali). Anche le autorità doganali beneficiano delle prestazioni formative specifiche dell’Istituto necessarie per la loro attività (cfr. art. 66 cpv. 4 LATer e art. 90 cpv. 1 secondo il messaggio del 7 novembre 2013 concernente la modifica della legge sugli agenti terapeutici). La dotazione di mezzi finanziari viene determinata autonomamente da ciascuno degli Stati contraenti. In ogni caso, la Convenzione impone loro l’obbligo di ottimizzare la reciproca cooperazione, soprattutto sul piano dello scambio di informazioni e del coordinamento, cosa che non mancherà di sviluppare effetti positivi sull’efficienza del lavoro.
Il capoverso 2 prevede che le parti adottino le necessarie misure legislative e di altra natura al fine di assicurare l’efficiente svolgimento di indagini e azioni penali in relazione ai reati contemplati dalla Convenzione. Tali misure devono poter consentire, se opportuno, anche l’effettuazione di indagini finanziarie, infiltrazioni e/o consegne sorvegliate nonché l’attuazione di altri particolari metodi investigativi.
Per quanto attiene allo svolgimento delle indagini penali, le competenze dell’Istituto, dell’Amministrazione federale delle dogane e delle autorità penali cantonali sono così ripartite: l’Istituto è responsabile per i reati segnatamente in relazione a fabbricazione, commercio all’ingrosso e commercio all’estero, l’Amministrazione federale delle dogane per il settore importazione, transito ed esportazione, qualora al contempo sia commessa anche un’infrazione alla legislazione sulle dogane o in materia di imposta sul valore aggiunto, e infine le autorità cantonali per la dispensazione, incluse le vendite per corrispondenza. Le procedure svolte dall’Istituto e dall’Amministrazione federale delle dogane sono assoggettate alla legge federale sul diritto penale amministrativo, quelle effettuate dalle autorità penali cantonali sono invece disciplinate dal Codice di diritto processuale penale svizzero. Entrambe queste normative procedurali consentono alle persone addette alle indagini di porre in atto tutte le classiche misure investigative (tra l’altro interrogatori, perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, assistenza di periti). In tal modo viene assicurato un perseguimento efficace dei reati contemplati dalla Convenzione.
Le indagini penali possono portare alla luce situazioni per le quali si renderebbero opportune determinate misure come gli acquisti fittizi, le osservazioni, la sorveglianza delle forniture o perfino della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nonché inchieste mascherate allo scopo di accertare le fattispecie rilevanti dei reati. Queste misure investigative segrete, ai sensi del CPP, dovrebbero entrare anche nello strumentario delle autorità esecutive preposte alla lotta contro la criminalità farmaceutica.
Adeguamento del CPP (art. 269 cpv. 2 lett. k e art. 286 cpv. 2 lett. i)
L’articolo 86 capoverso 2 LATer dovrebbe andare a integrare il catalogo di reati degli articoli 269 capoverso 2 e 286 capoverso 2 CPP.
Con i tradizionali strumenti di indagine, la ricerca e l’assunzione di prove risultano spesso impossibili: per esempio, nel caso dello smercio o della fabbricazione di agenti terapeutici illegali, difficilmente si possono conoscere subito le vittime o le