Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine
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Capoversi 2 e 3
L’introduzione dell’articolo 86 capoverso 2 LATer nei cataloghi degli articoli 269 e 286 CPP pone la questione delle modalità di decisione e di esecuzione delle misure di sorveglianza segrete nelle procedure di competenza dell’Istituto e dell’Amministrazione federale delle dogane, che devono essere prima ordinate o autorizzate dal giudice dei provvedimenti coercitivi. I capoversi 2 e 3 del nuovo articolo 90a LATer disciplinano le modalità.
La criminalità farmaceutica colpisce un settore importante per l’economia svizzera ed è quindi paragonabile ad altri reati, il cui perseguimento compete al MPC. I reati trattati dall’Istituto che richiedono misure di sorveglianza segrete (attualmente circa un caso l’anno) presentano in gran parte uno spiccato carattere internazionale e un’ampia complessità che rendono opportuna una ripresa da parte del MPC. Questi procedimenti possono essere paragonati a casi di criminalità economica, del cui perseguimento oggi è competente facoltativamente il MPC. Essi implicano una stretta cooperazione internazionale, sono molto onerosi e necessitano quindi di risorse cospicue per il trattamento dei casi. Il MPC, contrariamente all’Istituto, dispone anche delle conoscenze processuali penali necessarie per ordinare queste misure di sorveglianza segrete.
Essendo le misure di sorveglianza segrete regolamentate dal CPP, è naturale che le relative procedure siano disciplinate da questa legge. La necessità di ordinare tali misure può essere ravvisata ancor prima dell’inizio di un procedimento (il che secondo l’art. 309 cpv. 1 lett. b CPP porta obbligatoriamente all’apertura dell’istruzione), ma anche quando un procedimento penale condotto secondo le norme della DPA è già in corso e infine anche in seguito a una domanda di assistenza giudiziaria internazionale da parte di un’autorità penale straniera. In tutti questi casi, l’Istituto o l’Amministrazione federale delle dogane dovrà presentare immediatamente una domanda di assunzione al MPC il quale, previa approvazione delle misure di sorveglianza segrete e loro autorizzazione da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi, assumerà il procedimento in applicazione del CPP. Eventuali mezzi di prova raccolti dall’Istituto o dall’Amministrazione federale delle dogane, come previsto dal DPA, saranno ripresi integralmente dal MPC così come si presentavano al momento dell’assunzione.
Il diritto sugli agenti terapeutici è una materia particolarmente tecnica, la cui applicazione richiede segnatamente competenze sul piano medico, farmaceutico e giuridico. L’Istituto dispone di queste conoscenze e ciò lo porrà nella condizione sia di accordare assistenza giudiziaria nel quadro dei propri obblighi ai sensi dell’articolo 44 CPP, sia di affiancare efficacemente il MPC nello svolgimento delle procedure e di partecipare all’occorrenza alle indagini nel quadro dei propri compiti di polizia ai sensi dell’articolo 4 lettera c della legge federale del 19 marzo 201062 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP). La soluzione messa a punto consente in altri termini di combinare le competenze nonché i mezzi procedurali e di polizia del MPC con le competenze scientifiche e giuridiche dell’Istituto e dell’Amministrazione federale delle dogane.
62 RS 173.71