Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine
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Anche in questo caso, come per tutte le indagini, deve essere garantito il principio della proporzionalità. Disporre una misura di sorveglianza ai sensi degli articoli 269 e seg. CPP oppure un’inchiesta mascherata ai sensi degli articoli 286 e seg. CPP sarà naturalmente possibile solo in presenza di un indizio di reato (caso urgente), se la gravità di quest’ultimo giustifica la sorveglianza, se le indagini già svolte non hanno dato frutti oppure se le inchieste rimarrebbero altrimenti senza alcun esito o implicherebbero eccessive difficoltà. La sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, al pari delle inchieste mascherate, necessitano dell’autorizzazione da parte di un giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 272 cpv. 1 CPP e 289 cpv. 1 CPP).
Queste rigorose condizioni consentono per esempio di garantire che la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di sospettati non possa essere effettuata con leggerezza, prevenendo inoltre possibili violazioni dell’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)56.
Mediante l’assunzione dell’articolo 86 capoverso 2 nel catalogo dei reati degli articoli 269 capoverso 2 e 286 capoverso 2 CPP si realizzerebbe l’auspicato allineamento dei sistemi di lotta nel settore degli stupefacenti e dei medicamenti. Inoltre, questo adeguamento della legge assicurerebbe una efficiente cooperazione con autorità di perseguimento penale estere, un obiettivo che anch’esso si inquadra nella Convenzione Medicrime.
Per contro, le altre possibilità di indagine menzionate all’articolo 16 capoverso 2 della Convenzione accanto alle inchieste mascherate (indagini finanziarie, forniture sorvegliate, altre tecniche speciali di indagine) non sono limitate a determinati reati nel quadro del CPP (cfr. articolo 246 e seg. inerenti alla perquisizione di carte e registrazioni, articolo 263 e seg. relativi al sequestro, articolo 280 lettera c sull’accertamento della posizione di persone o cose e articolo 284 e seg. concernenti la sorveglianza delle relazioni bancarie). Di conseguenza si rende superflua una aggiunta dei reati LATer nel catalogo CPP. Lo stesso vale per la nuova misura di sorveglianza segreta dell’indagine in incognito introdotta il 1° maggio 2013 (art. 298a–d CPP)57.
Modifiche della LATer
Articolo 86 capoverso 2
Un ordine di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e d'indagine sotto copertura è indicato unicamente in caso di reati gravi. Pertanto, come è il caso per altri settori (p.es. LStup e legge del 17 giugno 201158 sulla promozione dello sport), unicamente le infrazioni aggravate alla legge sugli agenti terapeutici possono essere assunte nel catalogo dei reati degli articoli 269 capoverso 2 e 286 capoverso 2 CPP .
Un avvicinamento della disposizione della LATer al disciplinamento della LSTup è auspicato anche in riferimento ai reati aggravati. Di conseguenza si propone, per analogia, d'integrare nell'articolo 86 capoverso 2 LATer gli stessi reati aggravati di
56 RS 0.101
57 RU 2013 1051
58 RS 415.0