Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine
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Articolo 13 Circostanze aggravanti
Le parti si impegnano a introdurre nella propria legislazione nazionale delle disposizioni che consentano di considerare come aggravanti, ai fini della fissazione della pena, determinate circostanze accertate nei reati contemplati dalla Convenzione. Di tali circostanze, che possono essere di carattere oggettivo o soggettivo, il giudice deve già tenere conto in ossequio al diritto svizzero, ai sensi dell’articolo 47 CP, per valutare la colpevolezza dell’autore e l’entità della pena.
Lettera a: le disposizioni della LATer sono applicabili ai reati che implicano una minaccia concreta o astratta per la salute di esseri umani. Allorquando tale pericolo si concretizza, causando danni alla salute di essere umani, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del Codice penale. Le pene comminate sono proporzionali alla gravità della lesione subita dalla vittima.
Lettere b e c: queste disposizioni riguardano gli autori di reati che, esercitando la loro professione con le eventuali autorizzazioni necessarie (medici, farmacisti, fabbricanti o grossisti, ecc.), approfittano della loro posizione per mettere in commercio contraffazioni. Esiste quindi un abuso della fiducia che essi godono presso partner commerciali o pazienti in virtù della loro qualifica professionale. In queste circostanze, perpetrare un reato implica una coscienza e una volontà criminale particolari da parte degli autori, aspetti che devono essere tenuti in opportuna considerazione nella fissazione della pena conformemente all’articolo 47 capoverso 2 CP.
Lettera d: il ricorso a sistemi di diffusione su larga scala, come Internet, denota la volontà di sviluppare affari su vasta scala, a costo di esporre un numero accresciuto di persone ai pericoli che gli agenti terapeutici contraffatti, di qualità non conforme agli standard riconosciuti, possono implicare. Senza dubbio si tratta di un elemento aggravante ai fini della valutazione della colpa dell’autore, come definito all’articolo 47 capoverso 2 CP.
Lettera e: il fatto che un reato venga commesso nel quadro di un’organizzazione criminale, ossia in un gruppo strutturato, testimonia una volontà criminale accresciuta in rapporto all’azione puntuale di un solo individuo. Nel diritto svizzero, la partecipazione o il sostegno a un’organizzazione criminale rappresenta un reato a sé stante (art. 260terCP), che può considerato un’aggravante in concorso.
Lettera f: la valutazione dei precedenti dell’autore (considerazione di casi di recidiva) è un criterio classico di fissazione della pena, espressamente previsto dall’articolo 47 capoverso 1 CP. In caso di recidiva è possibile far scontare le pene antecedenti eventualmente sospese (condizionale o condizionale parziale, art. 46 CP).
Articolo 14 Condanne precedenti
L’obbligo di tenere in considerazione le condanne definitive pronunciate in altri Stati contraenti, sancito dall’articolo 14 della Convenzione, è contemplato dall’articolo 47 CP, che tratta i criteri di fissazione delle pene.