Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine
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ché la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 195773 e i suoi due Protocolli addizionali74. A questi strumenti si aggiungono sia la Convenzione dell’8 novembre 199075 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, sia quella sul trasferimento dei condannati del 21 marzo 198376 e il suo Protocollo addizionale77, come pure altri strumenti penali del Consiglio d’Europa o dell’ONU nei quali la Svizzera è Stato parte. Infine, l’AIMP disciplina le questioni non regolate dagli strumenti internazionali. Questa legge, applicabile ai Paesi che non sono parti firmatarie degli strumenti succitati, stabilisce certe esigenze in materia di protezione dei diritti dell’uomo78 e in particolare prevede che, per poter dar luogo all’estradizione, i reati regolati dalla presente Convenzione devono essere puniti in Svizzera con una pena detentiva di almeno un anno o più79. L’AIMP stabilisce inoltre altri limiti della cooperazione80.
L’articolo 21 capoverso 3 è irrilevante per la Svizzera nella misura in cui il nostro Paese non subordina l’estradizione o l’assistenza giudiziaria all’esistenza di un trattato.
Le esigenze della Convenzione sono quindi soddisfatte.
Articolo 22 Cooperazione internazionale ai fini della prevenzione e di altre misure amministrative
Questo articolo raggruppa sotto un unico titolo un insieme eterogeneo di misure a carattere amministrativo.
Ai sensi del capoverso 1, le parti sono invitate a cooperare ai fini della protezione e dell’assistenza alle vittime di reati. Il diritto attualmente in vigore disciplina già certi aspetti transfrontalieri. Le vittime di un reato in Svizzera possono infatti beneficiare dell’assistenza anche se residenti all’estero. Inoltre, in conformità alla LAV, le persone domiciliate in Svizzera che sono vittime di un reato perpetrato all’estero possono ricorrere ai servizi di un centro di consulenza svizzero.
Se il procedimento viene condotto in Svizzera si applicano le disposizioni speciali del CPP e la protezione extraprocedurale dei testimoni; il luogo di domicilio della vittima o dei testimoni non è quindi determinante.
Le parti sono invitate a designare un unico punto di contatto nazionale per lo scambio di informazioni attinenti alla contraffazione di agenti terapeutici (cpv. 2). Questa funzione è già esercitata dall’Istituto nell’ambito di un sistema di singoli punti di contatto istituito già da parecchi anni e si prevede di ufficializzarla con una nuova disposizione della LATer. Il nuovo capoverso 1 dell’articolo 69 LATer integra nella
72 RS 0.351.12
73 RS 0.353.1
74 RS 0.353.11 e 0.353.12
75 RS 0.311.53
76RS 0.343
77 RS 0.343.1
78 Cfr. in particolare l’art. 2 e, in materia di estradizione, gli art. 37 e 38 AIMP, nonché l’art.
63 cpv. 4 in materia di assistenza giudiziaria.
79 Art. 35 AIMP. Su questo argomento vedasi anche l’art. 2 cpv. 1 della Convenzione europea di estradizione.
80 Cfr. per es. art. 3 AIMP.