Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 24 pagine

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5 Questione della limitazione dell’importazione privata

5.1 Favorevoli al divieto proposto

18 partecipanti alla procedura di consultazione si dichiarano favorevoli al divieto di importazione privata per posta di medicamenti pronti all’uso non omologati in Svizzera: 15 Cantoni (AG, BE, BL, BS, GE, GL, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, ZG e ZH), due organizzazioni (Federazione romanda dei consumatori [FRC] e Intergenerika) e un partito politico (PPD).

La ragione principale addotta dalla gran parte di questi attori è quella di garantire la sicurezza e la qualità delle cure o di tutelare la salute dei pazienti (BE, BS, GE, GL, NE, NW, OW, SO, SZ, ZH, ZG, FRC, Intergenerika e PPD). Secondo Intergenerika, la possibilità attualmente offerta alle persone singole di importare per posta medicamenti non omologati in Svizzera, la cui qualità non è controllata, contraddice le misure restrittive previste per garantire la qualità e la sicurezza dei medicamenti (obbligo di autorizzazione dell’immissione in commercio, dispensazione da parte di operatori sanitari, controlli regolari dei titolari di omologazione e di commercio specializzato). I Cantoni di Neuchâtel, Soletta, Zugo e Zurigo fanno notare che il trattamento di eventuali complicazioni dovute a medicamenti di cattiva qualità può generare costi aggiuntivi per la collettività.

Numerosi attori (AG, BE, BL, BS, GE, GL, NE, NW, OW, SO, SZ, ZH, Intergenerika e PPD) evidenziano anche che l’approvvigionamento in medicamenti non è messo a rischio da tale divieto, dato che l’importazione tramite trasporto personale attraverso la dogana o da parte di operatori sanitari rimane possibile. Inoltre, un tale divieto seguirebbe la logica del diritto federale che prevede un divieto di principio della vendita per corrispondenza di medicamenti (BL). Esso sarebbe analogo alla regolamentazione restrittiva in vigore per i prodotti dopanti (GL, NW e OW) o a quella per gli stupefacenti (BS).

Riferendosi alla Germania, in cui l’importazione privata di medicamenti è vietata, il Cantone di Basilea Città aggiunge che, con una tale regolamentazione, la Svizzera non sarebbe un caso unico. Secondo questo Cantone, un divieto ridurrebbe gli oneri amministrativi e i costi legati ai controlli (analisi dei prodotti dal contenuto non identificabile o controllo della dose mensile). Reputa che l’intenzione del legislatore fosse di permettere ai turisti di introdurre in Svizzera i propri medicamenti e non di autorizzare l’importazione per posta; la disposizione in questione sia stata in seguito aggirata e svuotata del suo significato dallo sviluppo del commercio via Internet. Il Cantone di Ginevra aggiunge che i medicamenti in questione sono generalmente acquistati via Internet per ragioni economiche e per aggirare l’obbligo di presentare una prescrizione medica.

I Cantoni di Basilea Campagna, Basilea Città, Turgovia e il PPD concordano sulla difficoltà di controllare la vendita via Internet. Il Cantone di Turgovia fa notare che il tipo, la quantità e i Paesi d’origine dei medicamenti intercettati alla dogana lasciano supporre che raramente questi vengano ordinati per uso personale. I Cantoni di Sciaffusa, Soletta e Zugo menzionano la difficoltà per il consumatore di valutare l’affidabilità della fonte o di riconoscere un caso di contraffazione.

Infine, i Cantoni di Glarona, Nidvaldo, Obvaldo e Svitto chiedono che l’importazione «business-tobusiness» (per esempio tra farmacie o farmacie ospedaliere) resti possibile a condizione che la tracciabilità delle materie prime sia garantita sino al fabbricante.