Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 24 pagine

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5.2 Contrari al divieto proposto

14 partecipanti alla procedura di consultazione sono contrari al divieto d’importazione privata per posta di medicamenti pronti all’uso non omologati in Svizzera: sette Cantoni (AI, AR, GR, TI, UR, VD, VS), sei organizzazioni (CP, fer-sr, FMH, GRIP, SwissTPH, VSVA) e un partito politico (Partito liberalel radicale [PLR]).

Gran parte di questi attori attribuisce importanza alla libertà di scelta dei consumatori (AI, AR, TI, UR, VS, CP, fer-sr, GRIP e PLR). Sono menzionate anche le difficoltà di attuare un tale divieto, che comporterebbe ad esempio un importante aumento del numero di procedure amministrative per le autorità esecutive coinvolte (AI, GR, UR, VD, VS, fer-sr, GRIP e SwissTPH).

Alcuni partecipanti (VS, CP, fer-sr, FMH e SwissTPH) temono che i turisti che soggiornano in Svizzera possano non avere più accesso ai medicamenti necessari al loro trattamento. FMH e SwissTPH paventano che un tale divieto possa colpire l’importazione di alcuni medicamenti particolari, come quelli contro le malattie tropicali o per uso «off-label» o «compassionevole», soprattutto nei settori dell’oncologia e della dermatologia. Queste organizzazioni ritengono che l’importazione da parte di operatori sanitari debba restare possibile. La FMH insiste sull’importanza per i medici praticanti che i medicamenti siano forniti direttamente dai grossisti. Secondo SwissTPH, sarebbe opportuno limitare alle farmacie la possibilità di importare piccole quantità di medicamenti (con rimborso per il servizio), permettendo di assicurare un approvvigionamento dall’estero esclusivamente tramite grossisti.

Il Cantone dei Grigioni e GRIP sostengono il mantenimento o il potenziamento delle campagne di sensibilizzazione sui rischi legati all’acquisto di medicamenti presso fornitori non noti, in particolare via Internet. Altri attori ritengono sufficienti il regime e il sistema di controllo attuali (TI e VSVA).

Il Cantone Ticino è dell’avviso che il divieto proposto non permetterà di raggiungere l’obiettivo designato, poiché fondato sul modello della legge sugli stupefacenti; l’esperienza ha mostrato che gli acquisti su Internet e l’importazione per posta continuano nonostante il divieto. Inoltre, secondo il Cantone, un tale divieto impedirebbe l’acquisto legittimo di medicamenti all’estero presso fonti affidabili e a prezzo inferiore. Al fine di assicurare un approvvigionamento in medicamenti attraverso canali sicuri e controllati, il Cantone Ticino propone di modificare l’articolo 36 capoverso 3 OAM per obbligare le farmacie e altri titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio a importare i medicamenti esclusivamente attraverso grossisti svizzeri autorizzati. A tale scopo sarebbe necessario un cambiamento nella pratica dell’Istituto riguardo alle importazioni da parte di grossisti di medicamenti non omologati.

5.3 Altri pareri

13 partecipanti alla procedura di consultazione esprimono altri pareri: due Cantoni (LU e SG) e undici organizzazioni (AMCS, KAV, ASSGP, FIT, HKBB, Interpharma, OSP, pharmaSuisse, scienceindustries, SPhF e vips).

Pharmasuisse e SPhF ritengono che sia necessario avviare una riflessione sulle regole relative all’importazione privata di medicamenti. Secondo queste organizzazioni, vi è una mancanza di coerenza tra le le regole d’importazione molto rigide per il personale medico e quelle in vigore per i privati.

Il Cantone di Lucerna e la KAV approvano la volontà di disciplinare in modo più rigoroso l’importazione privata, non solo per i medicamenti non omologati in Svizzera, ma anche per quelli omologati. Entrambi sono dell’opinione che l’importazione privata per posta o per corriere debba